Violazione delle norme disciplinanti i dazi e le imposte di produzione e consumo. Le fattispecie di maggior rilievo sono il contrabbando doganale, che consiste nel passaggio delle merci attraverso la linea doganale senza la relativa corresponsione dei diritti di confine, e il contrabbando delle merci sottoposte al regime di monopolio, ovvero ad altri tipi di restrizione.
I delitti doganali sono previsti dalla l. n. 1424/1940 (legge doganale) e dal testo unico approvato con d.P.R. n. 43/1973, modificato dal d. lgs. n. 507/1997.
Il contrabbando dei generi di monopolio è, invece, disciplinato dalla l.n. 907/1942 e dalla l. n. 27/195. Principi informatori della materia sono l’equiparazione del tentativo al delitto consumato e il ricorso al metodo presuntivo. La disciplina processuale è più severa rispetto a quella del codice di rito: è sempre obbligatorio l’arresto quando non è nota l’identità personale del colpevole o quando, nel caso di uno straniero, questi non dia garanzia adeguata per il pagamento della multa o dell’ammenda (Pena criminale); inoltre, finché non venga accertata l’identità del colpevole o dello straniero o non venga versata idonea cauzione, non può essere concessa la libertà provvisoria.
A un maggior rigore nella fase della prevenzione e dell’accertamento corrisponde un trattamento sanzionatorio meno severo; le varie forme di contrabbando sono, infatti, punite con la sola pena della multa, non minore di 2 e non maggiore di 10 volte dei diritti di confine dovuti, multa, a cui, solo nel caso di circostanze aggravanti, si aggiunge la pena della reclusione. Quando è prevista la sola pena pecuniaria il pagamento del tributo dovuto, o di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dello stesso, estingue il reato, ma non impedisce la confisca della merce, conseguenza comune a tutti i delitti doganali.