Contrasto tra lavoratore e imprenditore, che sorge quando si presumono lesi diritti o aspettative, derivanti dalla legge, dalla contrattazione collettiva, o dalla consuetudine o prassi. Il rapporto di lavoro fonte di controversie può essere ancora in corso, ovvero già cessato. Le controversie si dividono in individuali, plurime e collettive, a seconda che riguardino i diritti di un singolo lavoratore, di una pluralità di lavoratori o un conflitto di interessi che coinvolge una determinata categoria professionale. Le controversie individuali, ai sensi della legge vigente e delle norme contenute nel codice di procedura civile, riguardano: a) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di un’impresa (art. 409, n. 1, c.p.c.); b) rapporti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, nonché derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie (art. 409, n. 2, c.p.c.); c) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività economica (art. 409, n. 4, c.p.c.); d) rapporti di pubblico impiego, se non sono devoluti dalla legge ad altri giudici (art. 409, n. 5, c.p.c.); e) rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato (art. 409, n. 3, c.p.c.). La composizione delle controversie può essere tanto giudiziale, quanto stragiudiziale. Rientrano nella nozione di controversie anche tutte le questioni nascenti in ambito previdenziale. Tali controversie riguardano l’applicazione di norme su: assicurazioni sociali; infortuni sul lavoro e malattie professionali, assegni per il nucleo familiare e ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie, obblighi di assistenza e previdenza (cosiddetta volontaria) derivanti da contratti e accordi collettivi. In tali ipotesi non è obbligatorio l’esperimento del tentativo di conciliazione. Le controversie collettive si distinguono in giuridiche ed economiche: le prime sono relative all’interpretazione e applicazione delle norme vigenti nelle discipline lavoristiche, le seconde alla modificazione e alla regolamentazione ex novo della disciplina del lavoro. Sia le une che le altre possono essere risolte attraverso il ricorso a organi appositi a ciò preposti (arbitri), ovvero con l’intervento dei normali organi giurisdizionali. Tra le controversie collettive tipizzate si cita il procedimento per la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro di cui all’art. 28, l. 300/20 maggio 1970.
Prescrizione. Diritto del lavoro