Nel diritto del lavoro, l’istituto della prescrizione si atteggia in modo particolare. Infatti, secondo la disciplina del codice civile, i crediti di lavoro sono soggetti a termini di prescrizione di 5 anni, in quanto hanno natura periodica. Più precisamente, ai sensi dell’art. 2948 c.c., sono soggetti a prescrizione quinquennale «i crediti che devono pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». In questa particolare categoria di crediti rientrano sia la retribuzione, sia i vari emolumenti periodici dovuti nel corso del rapporto di lavoro; e lo stesso termine di prescrizione si applica anche per le spettanze di fine rapporto (Trattamento di fine rapporto. Diritto del lavoro). La prescrizione ordinaria, decennale, opera invece solo in ipotesi particolari. Stando alla portata della disciplina generale, il termine iniziale di decorrenza (il cosiddetto dies a quo) dovrebbe coincidere anche per i crediti di lavoro con il momento in cui il diritto può esser fatto valere; ma ciò significa che la prescrizione inizierebbe a decorrere in costanza di rapporto di lavoro. Proprio per evitare questo, la Corte costituzionale ha spostato il termine di decorrenza iniziale al momento della cessazione del rapporto, motivando la sua decisione con il fatto che il credito retributivo – in base alle direttive dell’art. 36 Cost., che ne detta la relativa disciplina – costituisce un diritto sociale meritevole di tutela rafforzata. Tale principio, adottato inizialmente per la generalità dei rapporti di lavoro, è attualmente valido solo per i rapporti non assistiti dalla tutela reale contro i licenziamenti introdotta con l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. In altri termini, a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento della disciplina legislativa limitativa dei licenziamenti, nonché della tutela reale, la giurisprudenza ha chiarito che la prescrizione dei crediti di lavoro corre in costanza di rapporto di lavoro solo con riferimento ai rapporti assistiti dalla tutela reale, mentre per quelli caratterizzati dalla tutela obbligatoria e per le ipotesi in cui è ancora consentito il recesso ad nutum (vale a dire senza giustificato motivo), la prescrizione opera dal momento della cessazione del rapporto, giacché solo in queste ipotesi si ravvisa una situazione di effettiva inferiorità del lavoratore, da un punto di vista contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, tale da derogare alla regola generale. Lo stesso principio vige anche per il pubblico impiego. Il Codice della navigazione prevede un’ipotesi particolare per il personale di volo: di prescrizione biennale dei crediti retributivi, il cui dies a quo è sempre il momento coincidente con la cessazione del rapporto (Lavoro aereo e nautico).
Trattamento di fine rapporto. Diritto del lavoro