I delitti contro il matrimonio sono contemplati nel capo primo del titolo XI (Delitti contro la famiglia) del codice penale. In questo gruppo figura in primo luogo il delitto di bigamia che la dottrina distingue in propria (art. 556 c.p.) e impropria (557 c.p.): commette la prima colui che essendo legato da matrimonio avente effetti civili, contrae un nuovo matrimonio; la seconda è commessa, invece, da colui che, libero da vincolo coniugale, contrae matrimonio con una persona legata da matrimonio avente effetti civili. Obiettivo comune a entrambe le norme è la tutela del principio di monogamia. Il delitto si consuma nel momento e nel luogo di celebrazione del secondo matrimonio; se il secondo matrimonio è religioso, l’illecito si consuma nel momento e nel luogo in cui esso viene trascritto nei registri dello stato civile perché è con la trascrizione che l'unione religiosa acquista effetti civili.
Induzione al matrimonio. - Altra figura delittuosa, introdotta dal legislatore del 1930, è l’induzione al matrimonio mediante inganno che consiste nel contrarre matrimonio avente effetti civili occultando all’altro coniuge, con mezzi fraudolenti, l’esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente vincolo coniugale (art. 558 c.p.). Il fatto è punibile a condizione che il matrimonio stesso venga annullato a causa dell’impedimento occultato. Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene contratto il matrimonio. Elemento psicologico comune ai delitti di cui sopra è il dolo generico.
Adulterio e concubinato. - Il vigente codice penale prevedeva anche i delitti di adulterio (art. 559, 561) e di concubinato (art. 560) che non avevano subito notevoli modificazioni rispetto alla disciplina del codice Zanardelli. Era, inoltre, prevista, l’ipotesi della «relazione adulterina» (art. 559, co. 3, c.p.), che costituiva una forma aggravata di adulterio. In seguito all'intervento della Corte costituzionale (sentenza 3 dicembre 1969, n. 147), sia il concubinato, sia l’adulterio non costituiscono più reato, ma solo illecito civile, che può esser fatto valere dal coniuge offeso quale causa di separazione.