• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Diritto di resistenza

Enciclopedia on line
  • Condividi

Da un punto di vista teorico, il problema del diritto di resistenza, ovvero del diritto di opporsi a un potere ritenuto ingiusto, si lega alla tematica del fondamento dell’obbligazione politica. La tematica della resistenza alla tirannide o, comunque, a un ordine illegittimo nel nome di una legge superiore alla legge positiva è già presente nel mondo greco-romano (basti pensare, in questo senso, all’Antigone di Sofocle) e viene fatto proprio dai primi scrittori cristiani (in particolare, Paolo di Tarso). Nel medioevo, la problematica del diritto di resistenza trova poi un nuovo impulso nella lotta per le investiture e nella filosofia di Tommaso d’Aquino. Con l’età moderna, il diritto di resistenza si lega quindi alla tutela della libertà di religione e alla lotta contro le tendenze assolutistiche. Esso viene invocato, in particolare, dai c.d. monarcomachi, cioè da tutti quei giuristi, filosofi e teologi, sia protestanti (Hotman, de Bèze) che cattolici (de Mariana, Suarez), che arrivano a sostenere la possibilità di spodestare (e, addirittura, nelle loro formulazioni più radicali, di uccidere) il Monarca che, violando il pactum subiectionis, si fosse comportato da tiranno. Teorici del diritto di resistenza sono anche Althusius e Locke (che parla esplicitamente di un «appello al cielo»).

Con l’avvento del costituzionalismo moderno, da un lato, tale diritto viene previsto esplicitamente in una serie di documenti costituzionali, espressivi delle prevalenti tendenze giusnaturalistiche (Bill of Rights inglese 1689; art. 2 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino francese 1789), ma, dall’altro, la sua stessa configurabilità viene sempre più contestata, se non addirittura negata dai grandi teorici dello Stato di diritto. In effetti, la presenza di meccanismi giuridici e politici (separazione dei poteri, garanzia dei diritti, principio di legalità, riconoscimento delle minoranze ecc.) volti a prevenire possibili abusi da parte del potere politico porta numerosi pensatori, a partire da Kant, a negare la configurabilità di un autonomo diritto di resistenza o, comunque, a ridurlo ad una sorta di diritto-dovere di conservazione della Costituzione o dei principi politici propri dello Stato liberale.

Con il secondo dopoguerra e con il riemergere di tematiche giusnaturalistiche si assiste a una rinnovata codificazione di questo diritto in alcuni documenti costituzionali (art. 20, par. 4, Legge fondamentale Germania 1949; art. 21 Cost. Portogallo 1976), ma, anche in questo caso, prevalgono le concezioni di tipo conservativo. Va detto, però, con riferimento all’ordinamento italiano, che la proposta di inserire espressamente tale diritto nel testo costituzionale, presentata nell’Assemblea costituente da Dossetti, non venne approvata, ritenendosi, secondo l’opinione prevalente, che la resistenza all’oppressione o alla tirannia fosse un fatto politico fondamentale – come attesta la lotta di liberazione nazionale del biennio 1943-1945 – non traducibile, però, in termini giuridici.

Secondo Passerin d’Entrèves, le sole forme di resistenza legittime in una società libera e aperta sarebbero l’obbedienza passiva (il rifiuto di obbedienza a una o più norme considerate inaccettabili per ragioni di principio, al quale si accompagni l’accettazione rassegnata della sanzione), l’obiezione di coscienza e la disobbedienza civile. Sarebbero, invece, da considerare sovversive la resistenza passiva e la resistenza attiva, poiché, in questi casi, non si porrebbe più un di problema di inadempimento dell’obbligazione politica, ma ne verrebbe negata la stessa esistenza. Una peculiare interpretazione del diritto di resistenza, infine, è quella di C. Mortati, che ne ha sottolineato lo stretto legame con la salvaguardia del principio democratico (Democrazia).

Voci correlate

Costituzionalismo

Vedi anche
Libertà di riunione Libertà di riunione La libertà di riunione è uno dei diritti costituzionali garantiti nella Costituzione repubblicana all’art. 17. Essa è sancita, in linea di principio, in modo assoluto, con la sola limitazione che si tratti di riunioni pacifiche e senza armi. Per riunione pacifica si intende quella ... contrattualismo Concezione filosofico-politica secondo la quale lo Stato nasce da un contratto tra i singoli individui. Il contrattualismo moderno si afferma nel 17° e 18° sec. per opera della scuola del diritto naturale. Attraverso il contratto gli individui convengono di uscire dallo stato di natura - dove sono eguali ... giusnaturalismo Corrente filosofico-giuridica fondata su due principi: l’esistenza di un diritto naturale (conforme, cioè, alla natura dell’uomo e quindi intrinsecamente giusto) e la sua superiorità sul diritto positivo (il diritto prodotto dagli uomini; ➔ diritto). Il giusnaturalismo, durante l’antichità e il Medioevo, ... sovranità sovranità diritto Potere originario e indipendente da ogni altro potere. 1. sovranita dello Stato Intesa come qualità giuridica esclusivamente pertinente all’imperium dello Stato, la sovranita è concetto moderno e che solo allo Stato moderno, inteso come persona giuridica, può applicarsi. Ma questo ...
Categorie
  • DIRITTO COSTITUZIONALE in Diritto
Tag
  • LOTTA PER LE INVESTITURE
  • OBIEZIONE DI COSCIENZA
  • ASSEMBLEA COSTITUENTE
  • DISOBBEDIENZA CIVILE
  • LIBERTÀ DI RELIGIONE
Vocabolario
resistènza
resistenza resistènza s. f. [dal lat. tardo resistentia, der. di resistere «resistere»; il sign. 3 è un calco del fr. résistance]. – 1. L’azione e il fatto di resistere, il modo e i mezzi stessi con cui si attuano. In usi generici, riferito...
fòrza
forza fòrza s. f. [lat. tardo fŏrtia, der. di fortis «forte1»]. – 1. In generale, la qualità o la condizione d’esser forte, e insieme anche la causa che dà la possibilità d’esser forte. Con riferimento all’organismo umano: a. F. muscolare,...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali