• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Diritto di ritenzione

Enciclopedia on line
  • Condividi

Il diritto del possessore di conservare, in casi tassativamente stabiliti dalla legge, il possesso della cosa di fronte al proprietario che ne chiede la restituzione, finché non siano state rimborsate le spese sostenute per la sua conservazione o il suo miglioramento, ovvero finché non sia stata fornita la garanzia per il pagamento di un debito. La ritenzione funziona come garanzia a favore del possessore, che ha nei confronti del legittimo proprietario una ragione di credito connessa alla cosa posseduta e consente al possessore di condizionare la restituzione della cosa al soddisfacimento del credito. Il diritto di ritenzione compete tra gli altri: al possessore di buona fede (art. 1152 c.c.) per le indennità spettantigli a causa delle riparazioni, dei miglioramenti e delle addizioni; al coerede (art. 748 c.c.) tenuto a collazione; all’usufruttuario (art. 1006, 1011 c.c.) che ha eseguito a sue spese le riparazioni poste a carico del proprietario o che ha pagato le imposte e altri pesi a carico della proprietà, o che ha anticipato il capitale, i debiti o i legati che gravavano sull’eredità; al compratore (art. 1502 c.c.) con patto di riscatto per le spese necessarie e utili; al creditore pignoratizio (art. 2794 c.c.), se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia stato pagato il debito anteriore; al creditore privilegiato (art. 2756 c.c.) per le prestazioni e le spese relative alla conservazione e al miglioramento dei beni mobili. Il creditore privilegiato ha inoltre il diritto di vendere la cosa, secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

Voci correlate

Possesso

Buona fede

Tag
  • CREDITORE PRIVILEGIATO
  • USUFRUTTUARIO
Vocabolario
diritto di emissione
diritto di emissione loc. s.le m. Meccanismo di compensazione previsto nel trattato di Kyoto per la salvaguardia dell’ambiente, che permette ai Paesi che producono una quantità di gas inquinanti superiore al livello consentito di sovvenzionare...
ritenzióne
ritenzione ritenzióne (ant. retenzióne) s. f. [dal lat. retentio -onis, der. di retinere «ritenere», part. pass. retentus]. – 1. L’azione di ritenere, il fatto di venire ritenuto, nel sign. di trattenere, mantenere o conservare, solo in...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali