Limitazione, riduzione o eliminazione degli armamenti, attuata attraverso un complesso di norme relative al loro uso. Nel diritto internazionale il disarmo e il controllo degli armamenti hanno una disciplina esclusivamente convenzionale, basata sulla volontà degli Stati (disarmo volontario, reciproco, generale, regionale, temporale o permanente), poiché non esiste un obbligo consuetudinario di disarmo.
La disciplina convenzionale. - La Carta delle Nazioni Unite disciplina il disarmo agli art. 11, 26, 47. In particolare, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha competenza di esaminare i principi regolanti il diritto e la disciplina degli armamenti e di formulare raccomandazioni in materia, mentre il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha la responsabilità di formulare piani per l’istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti. L’Assemblea ha istituito organi sussidiari ad hoc, quali la Commissione sul disarmo e la Conferenza sul disarmo, convoca sessioni speciali, adotta dichiarazioni programmatiche e promuove trattati multilaterali.
I più importanti strumenti internazionali in materia sono: il Trattato sul divieto degli esperimenti nucleari nell’atmosfera, nello spazio extra-atmosferico e sott’acqua (1963); il Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari (1968); il Trattato sul divieto dell’installazione di armi nucleari e di altre armi di distruzione di massa sul suolo e sottosuolo degli oceani (1971); la Convenzione sulle armi batteriologiche (1972); la Convenzione sulle armi chimiche (1993) (Armi chimiche e batteriologiche); il Trattato sul divieto degli esperimenti nucleari (1996); la Convenzione sulle mine antiuomo (1997). Il Trattato sul divieto degli esperimenti nucleari ha particolare importanza poiché rappresenta il più chiaro segnale di arresto della ‘proliferazione verticale’ dell’armamento nucleare (Armi nucleari). Grande rilievo hanno avuto poi i trattati a carattere bilaterale USA-URSS e poi USA-Russia: il trattato ABM (Anti Ballistic Missile) del 1972, sulla limitazione dei sistemi antimissili balistici; i due trattati sulla limitazione delle armi nucleari ‘strategiche’ SALT I, del 1972, e SALT II, del 1979; i due trattati sulla riduzione dei livelli di forza già esistenti START I, del 1991, e START II, del 1993; quest’ultimo è stato superato dal trattato SORT (Strategic Offensive Reduction Treaty) o trattato di Mosca, siglato nel 2002, che fissa il numero massimo delle testate nucleari operative. Da ricordare inoltre la Convenzione sulle forze convenzionali in Europa, siglata nel 1990 dai paesi appartenenti all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e da quelli già aderenti al Patto di Varsavia.
Nelle costruzioni civili, operazione di smontaggio e rimozione delle armature provvisorie costruite per sostenere le strutture definitive nel corso della loro esecuzione. Per le strutture in cemento armato, il disarmo viene effettuato quando il calcestruzzo ha raggiunto un sufficiente indurimento. L’operazione deve comunque essere graduale per non dare luogo ad applicazione brusca dei carichi. Servono allo scopo speciali apparecchi quali scatole a sabbia, martinetti a vite e simili che si interpongono tra gli appoggi e i sostegni dell’armatura provvisoria. Particolare importanza assume il disarmo delle grandi strutture ad arco e a volta: la rimozione delle armature deve in tal caso procedere secondo particolari criteri, per non dar luogo a condizioni di carico incompatibili.
Armi chimiche e batteriologiche