Persona che presenta minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali di vario grado.
Nell’ordinamento italiano, dopo una serie di provvedimenti legislativi in materia di disabilità e lavoro (tra i quali va ricordato l’art. 4 della Costituzione), si è arrivati a una prima normativa generale con la l. 482/1968. Questa ha imposto alle imprese l’assunzione di una determinata quota di d., proporzionata al numero dei dipendenti, ma ha rivelato ben presto una certa rigidità applicativa e non è riuscita a impedire una parziale evasione dell’obbligo da parte delle imprese, né a garantire le verifiche del reale possesso dei requisiti di invalidità e di idoneità lavorativa. Per questi motivi il legislatore è intervenuto nuovamente con la l. 68/1999, che ha segnato il passaggio dal ‘collocamento obbligatorio’ al ‘collocamento mirato’, ossia a un metodo di avviamento al lavoro che, partendo dalla valutazione delle capacità residue della persona, progetta un percorso personalizzato e predispone strumenti e forme di sostegno tali da consentire sia un inserimento lavorativo soddisfacente per il d. e per le esigenze produttive dell’impresa.
In base all’art. 1 della l. 68/1999, le categorie beneficiarie di tali provvedimenti sono: invalidi civili in età lavorativa con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; sordomuti dalla nascita o dalla prima infanzia e ciechi civili assoluti o con un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione; invalidi del lavoro aventi un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’INAIL; invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con le minorazioni previste dalle norme sulle pensioni di guerra; vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (l. 302/1990); vedove e orfani di guerra, del lavoro o per servizio; invalidi del personale militare e della protezione civile.
In base all’ex art. 3 della stessa legge, obbligati ad assumere un d. , mediante collocamento mirato, i datori di lavoro pubblici e privati che occupano tra i 15 e 35 dipendenti; quelli che occupano tra 36 e 50 dipendenti ne devono assumere 2; mentre i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti sono tenuti ad assumere il 7% di disabili sul totale dei dipendenti.
Con l’uso della locuzione d. per indicare un soggetto che risulta portatore di una carenza di abilità standard si intende accentuare la positività delle sue abilità, pur diverse da quelle comunemente riscontrate in altri soggetti di pari età, e sottolineare, in particolare nella progettazione di percorsi di insegnamento e apprendimento, la necessità di assumerne le potenzialità piuttosto che evidenziarne i limiti. In tal senso la locuzione d. non è indicatrice di handicap, come talvolta si ritiene, poiché segnala l’esistenza di abilità altre e non di per sé minori.
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di Rachele Cera