La disciplina giuridica dell’emigrazione per quanto concerne il diritto nazionale, ha per oggetto l’esercizio della facoltà giuridica del cittadino di trasferirsi all’estero per motivi di lavoro e la relativa tutela.
In particolare, i primi provvedimenti legislativi che in Italia disciplinano l’emigrazione risalgono alla fine del XIX secolo. Fra questi si segnalano la l. 31 gennaio 1901, n. 23 ed il R.D. 10 luglio 1901, n. 375, che operano una distinzione tra i diversi tipi di emigrante ed introducono una legislazione a protezione del medesimo, volta ad assicurarne la tutela sia in occasione del trasporto, sia nella fase successiva di integrazione nel paese di destinazione.
In seguito, con il R.D. 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella l. n. 17 aprile 1925, n. 473, si è provveduto ad emanare un testo unico per coordinare ed unificare la legislazione in materia di emigrazione, in parte ancora in vigore, nel quale si ribadisce che l’emigrazione è libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente; si distingue tra emigrazione transoceanica e continentale; si fornisce una definizione generale di emigrante (ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in un paese estero dove già precedentemente sia emigrato). Con la promulgazione della Costituzione, si riconosce ad ogni cittadino la libertà di lasciare il territorio nazionale e di rientrarvi, che, come la libertà di circolazione e di soggiorno, può essere limitata solo in presenza di obblighi stabiliti dalla legge (art. 16), e la libertà di emigrazione, che, nell’ambito della tutela del lavoro italiano all’estero, può essere limitata solo dagli obblighi sanciti dalla legge nell’interesse generale (art. 35, c. 3).
Le attribuzioni in materia di emigrazione sono affidate principalmente al Ministero degli Affari Esteri ed al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Vi sono, altresì, organismi pubblici che a vario titolo operano nel settore dell’emigrazione, dei quali si è disposto nel corso del tempo un potenziamento: con l. 8 maggio 1989, n. 205, sono stati istituiti i Comitati dell’emigrazione italiana, poi trasformati con l. 23 ottobre 2003, n. 286 nei Comitati degli italiani all’estero, che svolgono funzioni di rappresentanza nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari; con l. 18 marzo 1976, n. 64 è stato costituto il Comitato interministeriale per l’emigrazione, soppresso con l. 24 dicembre 1993, n. 537, le cui funzioni sono attribuite al CIPE; infine, con d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18 è stata disposta la costituzione del Comitato consultivo degli italiani all’estero, poi soppresso con l. 6 novembre 1989, n. 368, che istituisce il Consiglio generale degli italiani all’estero, quale organismo di rappresentanza delle comunità italiane all’estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche di interesse per le medesime.
Inoltre, con l. 27 dicembre 2001, n. 459, si consente ai cittadini italiani residenti all’estero di esercitare il diritto di voto (per corrispondenza) nella circoscrizione Estero, di cui all’art. 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Carta Costituzionale.