Fenomeno sociale in base al quale singole persone o gruppi si spostano dal luogo d’origine verso un’altra destinazione, solitamente con la finalità di reperire nuove occasioni di lavoro.
Per quanto concerne la tutela giuridica internazionale relativa all’e., sono state promosse numerose convenzioni a livello universale e regionale. Sotto il primo profilo, il principale strumento giuridico è la Convenzione delle Nazioni Unite sui lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie del 1990, in vigore dal 2003, la quale prevede l’istituzione di un organo di monitoraggio (Comitato per la protezione dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie), con il compito di esaminare i rapporti periodici degli Stati e le denunce di violazione presentate da individui. Sempre a livello universale, l’Organizzazione Internazionale per il Lavoro (OIL) ha adottato la Convenzione 97/1949 sui lavoratori migranti e la Convenzione 143/1945 sulle migrazioni abusive e sulla promozione delle parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti. Specifica attenzione merita, inoltre, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, le cui disposizioni si applicano a tutti gli individui sotto la giurisdizione di uno Stato a prescindere dalla cittadinanza. Norme ad hoc sulla tutela degli stranieri sono contenute nel Protocollo 4/1963, che sancisce il divieto di espulsioni collettive di stranieri, e nel Protocollo 7/1984 che indica le garanzie processuali per l’espulsione degli stranieri. Sul piano regionale, si segnalano le convenzioni del Consiglio d’Europa sullo stato giuridico dei lavoratori migranti (1977) e sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (1992).
In materia incidono poi le norme internazionali che, in presenza di determinate circostanze e in base a principi umanitari, predispongono una speciale protezione di certe categorie di migranti.
In particolare, il Trattato CE ha istituito una vera e propria cittadinanza dell’Unione Europea, riconosciuta a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro (art. 17); ha riconosciuto a ogni cittadino dell’Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato stesso (art. 18); ha assicurato ai lavoratori la libera circolazione all’interno della Comunità (art. 39), abolendo ogni discriminazione tra lavoratori degli Stati membri riguardo all’impiego, la retribuzione e altre condizioni di lavoro, e ha disposto che vengano adottate, in materia di sicurezza sociale, le misure necessarie per l’instaurazione di una simile libertà di circolazione (art. 42). Il legislatore comunitario, inoltre, con il Regolamento CEE 1612/1968, e poi con la Direttiva 38/2004, che modifica il citato Regolamento e abroga una serie di direttive precedenti, ha provveduto a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno, il diritto di soggiorno permanente e le restrizioni a tali diritti per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. Con il Regolamento CEE 1408/1971, invece, si è data attuazione alle disposizioni in materia di sicurezza sociale dei lavoratori subordinati, dei lavoratori autonomi, e dei loro familiari che si spostano all’interno della Comunità Europea.
La disciplina giuridica dell’e. per quanto concerne il diritto nazionale, ha per oggetto l’esercizio della facoltà giuridica del cittadino di trasferirsi all’estero per motivi di lavoro e la relativa tutela.
In particolare, i primi provvedimenti legislativi che in Italia disciplinano l’e. risalgono alla fine del XIX secolo. Fra questi si segnalano la l. 31 gennaio 1901, n. 23 ed il R.D. 10 luglio 1901, n. 375, che operano una distinzione tra i diversi tipi di emigrante ed introducono una legislazione a protezione del medesimo, volta ad assicurarne la tutela sia in occasione del trasporto, sia nella fase successiva di integrazione nel paese di destinazione.
In seguito, con il R.D. 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella l. n. 17 aprile 1925, n. 473, si è provveduto ad emanare un testo unico per coordinare ed unificare la legislazione in materia di e., in parte ancora in vigore, nel quale si ribadisce che l’e. è libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente; si distingue tra e. transoceanica e continentale; si fornisce una definizione generale di emigrante (ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in un paese estero dove già precedentemente sia emigrato). Con la promulgazione della Costituzione, si riconosce ad ogni cittadino la libertà di lasciare il territorio nazionale e di rientrarvi, che, come la libertà di circolazione e di soggiorno, può essere limitata solo in presenza di obblighi stabiliti dalla legge (art. 16), e la libertà di e., che, nell’ambito della tutela del lavoro italiano all’estero, può essere limitata solo dagli obblighi sanciti dalla legge nell’interesse generale (art. 35, c. 3).
Le attribuzioni in materia di e. sono affidate principalmente al Ministero degli Affari Esteri ed al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Vi sono, altresì, organismi pubblici che a vario titolo operano nel settore dell’e., dei quali si è disposto nel corso del tempo un potenziamento: con l. 8 maggio 1989, n. 205, sono stati istituiti i Comitati dell’e. italiana, poi trasformati con l. 23 ottobre 2003, n. 286 nei Comitati degli italiani all’estero, che svolgono funzioni di rappresentanza nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari; con l. 18 marzo 1976, n. 64 è stato costituto il Comitato interministeriale per l’emigrazione, soppresso con l. 24 dicembre 1993, n. 537, le cui funzioni sono attribuite al CIPE; infine, con d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18 è stata disposta la costituzione del Comitato consultivo degli italiani all’estero, poi soppresso con l. 6 novembre 1989, n. 368, che istituisce il Consiglio generale degli italiani all’estero, quale organismo di rappresentanza delle comunità italiane all’estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche di interesse per le medesime.
Inoltre, con l. 27 dicembre 2001, n. 459, si consente ai cittadini italiani residenti all’estero di esercitare il diritto di voto (per corrispondenza) nella circoscrizione Estero, di cui all’art. 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Carta Costituzionale.
Per quanto concerne l’ e. interna, invece, dopo un periodo iniziale di competenza esclusiva del legislatore nazionale (si ricorda la celebre legge Crispi 5866/1888, nonché la l. 23/1901) la materia è stata interamente affidata alla legislazione regionale. La ragione di tale spostamento di competenza si rinviene nella necessità di individuare differenti politiche di mobilità per ogni regione d’Italia, legata alle problematiche e ai bisogni che ogni singola realtà territoriale presenta.
Come fenomeno di massa l’e. italiana all’estero ebbe inizio intorno al 1870. Si passò dalle 110.000 unità di media annuale, fino alle 300.000 nell’ultima parte del secolo, per il richiamo esercitato dal mercato del lavoro statunitense, argentino e brasiliano. Fra 1880 e 1900 in Europa la meta preferita fu la Francia, seguita da Austria, Germania e Svizzera. Nel 1901 fu emanata una legge organica in materia e creato un Commissariato generale dell’emigrazione. L’e. aumentò ancora con una media annua (1900-14) di oltre 600.000 unità e con una punta di 873.000 nel 1913; rilevante nello stesso periodo, pur se più modesto, fu il numero dei rientri (150-200.000 all’anno), prevalentemente da Stati Uniti e Argentina. La guerra ridusse al minimo il movimento migratorio, che riprese negli anni del dopoguerra su livelli ridotti (ca. 200.000 fino al 1930, con una punta nel 1920 di ca. 600.000, e un’altra nel 1923-24), e poi in progressiva diminuzione, su livelli inferiori alle 100 mila unità, dal 1930 al 1940. In particolare fu l’e. transoceanica a declinare notevolmente, soprattutto perché gli Stati Uniti si mostrarono avversi al fenomeno; la Francia divenne la meta preferita nel 1920-30. Con il fascismo il fenomeno migratorio si ridusse drasticamente.
Dopo la Seconda guerra mondiale emerse ancora di più lo squilibrio interno tra popolazione e capacità produttiva, e ciò determinò una netta ripresa del fenomeno migratorio. L’e. transoceanica (Stati Uniti, Argentina, Canada, Australia, Venezuela, Brasile) nel periodo postbellico ebbe un certo incremento, assorbendo il 30% degli espatri, ma ben più imponente fu quella intraeuropea, che interessò circa 5.500.000 persone (soprattutto verso la Repubblica Federale di Germania, la Francia, il Belgio, la Gran Bretagna, Svizzera). Nel corso dei 40 anni successivi al conflitto si contarono 8.200.000 espatri (cresciuti negli anni 1950, fino al picco del 1961 di 400.000 unità), diminuiti nei primi anni 1970, in coincidenza della recessione che colpì i paesi più industrializzati. Contemporaneamente aumentarono i rientri, che nel corso del decennio 1970 superarono le partenze. Infatti dall’inizio degli anni 1970 l’e. italiana praticamente cessò e dal 1980 la tendenza si è invertita drasticamente ponendo l’Italia di fronte a un fenomeno opposto, quello dell’immigrazione (➔).
Il succedersi nel tempo di flussi migratori di diversa portata ha determinato l’insediamento di collettività italiane nei diversi paesi di destinazione, quantificabili nel loro complesso (escludendo naturalizzati e oriundi) in circa 4.000.000 persone. La loro importanza per lo sviluppo economico, politico e sociale di molti paesi (e per il paese e le regioni di origine con l’invio delle rimesse e anche, a volte, con il rientro di personale meglio qualificato) è stata rilevante. Altrettanto lo sono stati i problemi di integrazione con la popolazione e con gli ordinamenti politici e giuridici del paese. La tradizionale eccedenza fra gli emigrati degli uomini si è sensibilmente attenuata per effetto di una maggior propensione ai ricongiungimenti familiari e della crescente partecipazione delle donne alle attività lavorative. La composizione per età rivela notevoli differenze tra gli immigrati nelle Americhe, dove gli anziani sono numerosi, gli immigrati nei paesi afro-asiatici, dove prevalgono gli adulti, e gli immigrati nei paesi europei, dove è consistente il numero dei giovani e dei bambini.
Le aree italiane più interessate dall’e. sono state quelle del Mezzogiorno continentale (in particolare Campania e Calabria), della Sicilia, del Veneto e del Friuli, dalle quali è partita per lo più manovalanza generica che si è diretta verso altri paesi europei, le Americhe e l’Australia, e ha trovato prevalente occupazione nell’industria metalmeccanica, nell’edilizia, nei trasporti e nell’attività alberghiera. Gli emigrati provenienti da altre regioni sono stati meno numerosi: in genere si è trattato di operai specializzati e di dirigenti di imprese italiane in paesi africani e asiatici.
Vedi anche: emigrazione, immigrazione e libera circolazione