Delitto commesso da chi, costringendo taluno con violenza o minaccia a fare od omettere qualcosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 c.p.). Il termine ‘violenza’ si riferisce all’impiego di energia fisica rivolto al superamento di un ostacolo reale o supposto e può manifestarsi non solo nei confronti di una persona, ma anche rispetto a una cosa. La ‘minaccia’ consiste invece nella prospettazione di un male futuro il cui verificarsi dipende dalla volontà dell’agente; può assumere qualsiasi forma, anche quella omissiva. La minaccia di danno rilevante può essere rivolta a un bene non ancora nella disponibilità della vittima, essendo sufficiente che l’azione intimidatrice sia tale da indurre quest’ultima alla prestazione richiesta.
La fattispecie presenta una natura plurioffensiva in quanto il comportamento criminoso incide sia sulla libertà personale, sia sul patrimonio della persona offesa, perché la violenza o la minaccia produce come effetto un atto di disposizione patrimoniale implicante un danno economico per la vittima e un profitto per l’autore del reato.
Il delitto è punito con la multa e con la reclusione da 5 a 10 anni (Pena criminale). La reclusione è dai 6 ai 12 anni se la violenza o la minaccia è commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite, oppure se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire, o infine se la violenza o minaccia è posta in essere da persona appartenente all’associazione di cui all’art. 416 bis c.p. Il bene giuridico tutelato dalla norma è l’inviolabilità del patrimonio e la libertà individuale. Se il mezzo per commettere il reato è un sequestro di persona, ricorre la più grave figura delittuosa del sequestro di persona a scopo di estorsione.
La l. n. 172/1992 ha istituito un fondo di solidarietà per le vittime di estorsione al fine di sostenere economicamente quegli imprenditori, commercianti, artigiani o liberi professionisti che abbiano ricevuto richieste di tipo estorsivo (il cosiddetto ‘pizzo’). La l. n. 44/1999 ha poi disciplinato le modalità di intervento del fondo di solidarietà, le cui elargizioni possono essere concesse alle vittime di richieste estorsive, alle associazioni di solidarietà e ad altri soggetti che in conseguenza di questo delitto subiscono lesioni personali, oppure un danno ai beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento.