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Ispezione giudiziale. Diritto processuale civile

Enciclopedia on line
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In generale, esame, compiuto dall’autorità giudiziaria, di persone, luoghi o cose per accertare le tracce di un reato, o nel corso dell’istruzione probatoria in una causa civile per conoscere i fatti della causa.

Nel processo civile, l’ispezione è ordinata dal giudice, qualora si renda indispensabile una prova materiale che per sua natura non può essere allegata (art. 118 e 258 ss. c.p.c.). Essa consiste nel risultato dell’osservazione materiale di corpi, luoghi, beni mobili e immobili che si trovino in possesso delle parti o di terzi.

L’ispezione giudiziale è la prova d’ufficio, formata materialmente dal processo verbale che si redige durante il suo esperimento e che viene allegato agli atti del processo. Può essere assimilata alle prove precostituite, in quanto la sua efficacia probatoria si riferisce a un elemento materiale (l’ispezione di un corpo o di una cosa), ma si avvicina alle prove costituende in quanto deve essere esperita. Dal momento che si tratta di una percezione qualificata, il giudice, nell’esperimento della prova, si può avvalere di un consulente tecnico.

Il provvedimento che ordina l’ispezione giudiziale deve specificarne le modalità, ma questa può essere disposta purché non arrechi grave danno ai soggetti e non li costringa a svelare uno dei segreti previsti dagli art. 351 e 352 c.p.p. In caso di ispezione corporale, devono usarsi tutte le cautele necessarie al rispetto della persona; quando si tratti, invece, dell’osservazione di cose, l’istruttore, oltre a poter procedere alla nomina del consulente tecnico, può disporre la loro riproduzione con mezzi meccanici; infine, laddove si debba verificare se un fatto sia o non sia avvenuto, l’ispezione giudiziale può anche consistere nella riproduzione materiale del fatto stesso. Durante l’esperimento dell’ispezione giudiziale il giudice può assumere informazioni da testimoni, può ordinare l’esibizione dell’oggetto dell’ispezione e può ordinare l’accesso ai luoghi anche se appartenenti a terzi.

Diverse sono le conseguenze in cui incorre chi si sottragga all’ispezione giudiziale senza giusto motivo: se colui che non vi ottempera è la parte, il giudice ne trae argomenti di prova; se, invece, è il terzo, incorre in una pena pecuniaria.

Voci correlate

Prova. Diritto processuale civile

Vedi anche
probatorio Nel linguaggio giuridico, attinente alle prove o che ha forza di prova (➔ incidente probatorio). Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... tècnico tècnico Persona che detiene una particolare competenza in un'arte, o scienza, o disciplina, o attività, soprattutto nelle sue applicazioni pratiche. esperimento diritto esperimento giudiziale Mezzo di prova disciplinato dagli art. 218 e 219 c.p.p., con cui si accerta se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo. Consiste nella osservazione sperimentale di un accadimento attraverso la riproduzione della situazione di fatto e la ripetizione ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • AUTORITÀ GIUDIZIARIA
  • PROCESSO CIVILE
Vocabolario
giudiziale
giudiziale (raro giudiciale) agg. [dal lat. iudicialis]. – 1. Relativo a giudizio, che concerne il giudice: potestà, competenza g.; atti g.; sentenza, provvedimento g.; ricorrere alle vie g. (più com. legali); attuato o imposto mediante...
ispezióne
ispezione ispezióne s. f. [dal lat. inspectio -onis, der. di inspicĕre; v. ispettore]. – 1. a. In genere, osservazione, attento esame di qualche cosa, a scopo di controllo o anche per ricavarne elementi di giudizio, o per altri motivi:...
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