Nell’ordinamento feudale, dall’uso originario della mano recisa del vassallo defunto inviata al dominus per comunicargli il venir meno del servizio feudale, termine usato in vari significati, tutti comunque riferiti a uno status di immobilizzazione dei beni. Indicava: il divieto fatto a vassalli e servi della gleba di disporre dei beni propri e la tassa pagata per liberarsi da questo divieto; il diritto del signore di succedere al vassallo morto senza eredi maschi; gli enti esenti da tassa di successione e i loro beni inalienabili. Dopo l’affrancazione dei servi della gleba, il termine m. designò soltanto i beni che, per il fatto di appartenere a enti perpetui, sfuggivano alla tassa di trasferimento per causa di morte.
La m. ecclesiastica nacque quando le comunità cristiane, dopo il riconoscimento della Chiesa da parte di Costantino, poterono ricevere per testamento; accresciuta con l’estensione ai beni della Chiesa dei diritti di cui lo ius romanum aveva privilegiato le res sacrae et religiosae, essa fu favorita dalle disposizioni dei re longobardi Liutprando e Astolfo sui beni a favore dell’anima e sul divieto di permuta dei beni ecclesiastici, nonché dalle donazioni accumulate dalla Chiesa nel corso dei secoli, per cui essa divenne in Italia la massima proprietaria d’immobili. Quando però la Chiesa trascurò le finalità di beneficenza, culto ed educazione con cui aveva usato tale ingente patrimonio, lo Stato limitò gli acquisti degli enti ecclesiastici e privò questi dei loro privilegi. Ne nacque un vivo dibattito (14° sec.), ripreso nei secoli 16°-17°. Dopo che la Rivoluzione francese e i governi che seguirono ebbero incorporati i beni ecclesiastici, i governi restaurati dopo la Rivoluzione francese controllarono l’acquisto di nuovi beni da parte della Chiesa e sottoposero la m. a tassazione. La m. fiscale nacque mettendo fuori commercio le res publicae e quelle universitatis; quando nell’Alto Medioevo si ritenne che il potere regio rappresentasse anche la collettività, si confusero i beni del principe con quelli dello Stato: Innocenzo III distinse di nuovo questi beni e dichiarò inalienabili quelli demaniali. I beni dello Stato furono a loro volta distinti in beni demaniali e patrimoniali: solo questi ultimi si ritennero alienabili con le forme comuni. La m. feudale nacque con la concessione in feudo di diritti e beni dello Stato, con il frazionamento dell’autorità pubblica e con l’imposizione di tributi e oneri alle popolazioni soggette. Infine, la m. costituita con fedecommessi, maggiorascati ecc., ebbe origine dal desiderio di conservare i beni nella famiglia, con l’espediente di obbligare il primo chiamato alla successione a conservare i beni per trasmetterli a un secondo chiamato.