È l’attività svolta da un soggetto (mediatore) e consistente nel porre in relazione due o più persone interessate alla conclusione di un affare, di un contratto e nel prestare a esse la sua assistenza nel corso delle trattative. Il codice civile dedica alla mediazione gli art. 1754-1765 c.c..
Il mediatore non è legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (anche se, in relazione a quest’ultima, può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto concluso con il suo intervento). Ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento (la misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti sono determinate, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, dal giudice secondo equità), anche se il contratto poi stipulato è sottoposto a condizione sospensiva (in questo caso il diritto sorge nel momento in cui si verifica la condizione) o risolutiva (in questo caso il diritto non viene meno con il verificarsi della condizione). Se, invece, il contratto è annullabile o rescindibile, il mediatore ha diritto alla provvigione solo se non conosceva la causa di invalidità; se è nullo, non ha diritto alla provvigione. Inoltre, ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite, anche se l’affare non è stato concluso. Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
Mediatore professionale. - La figura del mediatore professionale è disciplinata soprattutto da leggi speciali. Presso ciascuna camera di commercio è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere tale attività, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale; detto ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici e una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione. L’iscrizione nel ruolo è a titolo personale: l’iscritto non può delegare le funzioni relative all’esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari iscritto nel ruolo. Rilievo crescente, con disciplina di volta in volta specifica, finalizzata a salvaguardare interessi del consumatore o dell’utente di servizi, hanno ricevuto recentemente figure di mediatore come il broker di assicurazione, l’intermediario nei viaggi organizzati, il promotore finanziario; figure regolate tenendo conto di una asimmetria informativa e di una disparità di potere delle parti che sono collegate dal mediatore per stipulare il contratto. Da ultimo, la figura del mediatore professionale è stata estesa anche alla composizione di controversie tra privati. Il mediatore, in questo caso, assiste le parti nella ricerca di un accordo e propone una soluzione alla controversia medesima, senza il potere di rendere giudizi o lesioni vincolanti per i destinatari. I mediatori che svolgono tale funzione sono iscritti in un apposito registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia.