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Nome. Diritto internazionale privato

Enciclopedia on line
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L’art. 24 della l. 218/1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, stabilisce che i diritti della personalità, tra i quali rientra il diritto al nome (Nome civile), sono regolati in primo luogo dalla legge nazionale del soggetto, salvo che tali diritti derivino da un rapporto di famiglia, come, ad esempio, il diritto al nome acquistato a seguito di matrimonio, di rapporto di filiazione o di adozione. In tal caso, la norma prevede l’applicazione della legge che regola il rapporto di famiglia (Filiazione. Diritto internazionale privato, Adozione. Diritto internazionale privato).

La citata disposizione normativa opera in via residuale, in quanto l’Italia è parte alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi. Al fine di determinare il nome e il cognome della persona, essa prevede l’applicabilità della legge nazionale del soggetto (art. 1) anche nel caso in cui si tratti della legge nazionale di uno Stato non contraente (art. 2). Sulla base della teoria dell’assorbimento, è stabilita l’applicabilità della medesima legge nazionale anche nel caso in cui il diritto al nome della persona vada determinato come conseguenza di una questione preliminare, quale l’accertamento di un rapporto di famiglia. Nel caso in cui il soggetto muti la cittadinanza originaria, l’art. 1, par. 2, della suddetta Convenzione prevede l’applicabilità della legge dello Stato della nuova nazionalità. Nulla invece dispone la Convenzione nell’ipotesi di pluricittadinanza. Un’indicazione al riguardo è emersa dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, la quale, sulla base del principio di non discriminazione, ha stabilito che non vi è preminenza della legge del foro nell’attribuzione del nome, ma si deve tenere conto anche della cittadinanza dell’altro Stato membro.

Voci correlate

Nome civile

Vedi anche
Soggettività giuridica Soggettività giuridica Si intende per soggetto di diritto il portatore di interessi giuridicamente tutelati. La categoria, assai ampia, comprende innanzitutto le persone, fisiche e giuridiche (Persona fisica e persona giuridica), ma anche altri soggetti, quali il concepito (art. 1 l. n. 40/2004) o gli ... Codice civile È la più importante fonte normativa sui rapporti di diritto privato. L’unificazione legislativa dell’Italia (estesa alle province successivamente riunite al Regno) si compì con il r.d. 2358/1865, che approvava e pubblicava il Codice civile. Entrato in vigore il 1° gennaio 1866, esso sostituì i Codice ... giurisprudenza In senso ampio, la conoscenza e la scienza del diritto, con riferimento originario al diritto romano, esteso poi anche al mondo moderno. In senso più ristretto e tecnico, l’insieme delle sentenze e delle decisioni attraverso cui gli organi giudicanti di uno Stato interpretano le leggi applicandole ai ... cittadinanza Condizione di appartenenza di un individuo a uno Stato, con i diritti e i doveri che tale relazione comporta; tra i primi, vanno annoverati in particolare i diritti politici, ovvero il diritto di voto e la possibilità di ricoprire pubblici uffici; tra i secondi, il dovere di fedeltà e l’obbligo di difendere ...
Categorie
  • DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNAZIONALE in Diritto
Tag
  • GIURISPRUDENZA
  • ITALIA
Vocabolario
internazionale
internazionale agg. [comp. di inter- e nazione, sull’esempio dell’ingl. international, coniato nel 1780 dal filosofo e giurista J. Bentham]. – 1. a. Che avviene tra nazione e nazione o tra più nazioni: relazioni i.; commercio i.; scambî...
diritto²
diritto2 diritto2 (ant. dritto) s. m. [uso sostantivato dell’agg. prec.]. – 1. In senso ampio, nel linguaggio letter. (non quindi come termine tecnico del linguaggio giur.), ciò che è giusto, o è sentito o dovrebbe essere sentito come giusto,...
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