In tecnica bancaria, è l’operazione (detta anche vendita con patto di riacquisto) che consiste nell’acquisto (o, viceversa, nella vendita) a pronti (per contanti) contro la vendita (o, viceversa, l’acquisto) a termine di titoli dello stesso tipo. Il prezzo della vendita “a pronti” è calcolato in base al valore di mercato dei titoli, mentre quello della vendita “a termine” tiene conto del prezzo “a pronti” aumentato di un saggio di interesse convenuto dalle parti. Si realizza in un arco di tempo normalmente breve e concilia le esigenze di chi vuole far fruttare le proprie liquidità per un periodo prestabilito e chi, in modo speculare, vuole rendere liquidi i propri titoli nello stesso periodo. Il suo rendimento è dato dalla differenza, rapportata all’anno, fra prezzo di vendita e prezzo di acquisto. Può essere realizzato fra qualunque tipo di operatori, banche, società di intermediazione e fra questi e i privati. Se è effettuato dalla banca centrale diviene un flessibile strumento di controllo della liquidità monetaria del sistema (se si acquistano titoli, si inietta liquidità; se si vendono titoli, si assorbe liquidità).
Natura e qualificazione giuridica sono dibattute. La dottrina tende variamente a ricondurre il relativo schema contrattuale al riporto e alla vendita a termine dei titoli di credito. Tuttavia, a differenza del riporto, nei pronti contro termine non vi è specificazione e consegna dei titoli all’acquirente a pronti e, quindi, non vi è passaggio di proprietà in suo favore; a differenza dalla vendita a termine di titoli di credito, nei pronti contro termine il trasferimento della proprietà dei titoli non è definitivo in quanto la vendita a termine, pur configurandosi come giuridicamente distinta dalla vendita a pronti, risulta a essa funzionalmente collegata. La giurisprudenza, invece, non appare concorde in ordine all’effetto traslativo della vendita a pronti con conseguenti problemi in caso di morte dell’acquirente.
La fattispecie è priva di una compiuta regolamentazione; le poche menzioni normative sono reperibili nella disciplina fiscale (art. 10, d.l. 70/1988, convertito in l. 154/1988; art. 2, d.l. 378/1992, convertito in l. 437/1992), che ne prevede un regime di tassazione agevolato, nel d. legisl. 270/2004, che recepisce la direttiva CE 2002/47 e annovera i pronti tra i contratti di garanzia finanziaria, e nella disciplina delle Autorità creditizie, che ricorrono al pronti contro termine per rifornire le banche di liquidità.