Termine latino usato dagli storici del diritto, con il significato sia di «corte giudicatrice», sia di «interrogatorio con tortura», e dagli storici della cultura medievale con il significato di «problema» e quindi di «disputa scolastica». diritto Nel diritto romano, erano detti quaestiones perpetuae i tribunali penali permanenti, ognuno dei quali era competente a giudicare di un determinato reato. Le prime quaestiones, straordinarie, vennero istituite nella seconda metà del 2° sec. a.C. per perseguire le repetundae, ossia le malversazioni dei governatori provinciali a danno dei loro sottoposti; ma ben presto ne sorsero altre per la repressione di ulteriori crimini, talché divenne evidente che il processo delle quaestiones era destinato a rimpiazzare quello comiziale tradizionale.
Una prima importante riorganizzazione del sistema si ebbe con Silla, che istituzionalizzò l’operatività delle quaestiones non solo contro le repetundae, ma anche contro l’ambitus (illecita propaganda elettorale), la maiestas (reato politico di attentato alla sovranità del popolo romano), l’omicidio (nella forma de sicariis et veneficiis), la vis (violenza pubblica e privata), le iniuriae, il falso e il peculato. Con Augusto il processo delle quaestiones divenne quello ordinario, in materia criminale, per tutta l’età del principato, estendendo anzi la propria competenza a diverse altre fattispecie di reato; ma già all’inizio del 3° sec. d.C. esso appare ormai in crisi, soppiantato in gran parte dalla cognitio dei funzionari imperiali.
Quanto alle forme con cui si svolgeva il rito, l’accusa poteva essere mossa da un qualsiasi cittadino e davanti ai giudici si trovava in una condizione di parità con la difesa, secondo le regole del cosiddetto processo accusatorio; le giurie, presiedute da un pretore, e formate da 50 membri (la cui estrazione sociale cambiò, nelle varie epoche, a seconda della congiuntura politica: ciò che costituì, anzi, oggetto di accese polemiche e scontri), avevano solo il compito di giudicare della colpevolezza o dell’innocenza dell’imputato, essendo la pena predeterminata per legge. istruzione Nelle università medievali il maestro, nel leggere il testo prescritto dai programmi, oltre a commentarlo letteralmente introduceva delle quaestiones spesso sotto forma di larghe digressioni in cui esaminava un particolare problema; è fenomeno caratteristico del metodo scolastico il progressivo ampliarsi delle quaestiones a scapito del testo.
Il termine compare spesso come titolo di opere medievali, relazioni, per lo più curate dal maestro, di quaestiones tenute a scuola. Lo stesso termine fu usato per indicare le singole parti, dedicate ciascuna a un tema particolare, in cui venivano divise opere complesse. Quaestiones de iuris subtilitatibus («Dispute sulle sottigliezze del diritto») Titolo di un’opera giuridica medievale, di autore ed epoca incerti, appartenente alla scuola dei glossatori civilisti. In forma di dialogo (donde il titolo di quaestiones) tra un auditor e l’interprete della Giustizia, sono discussi e risolti alcuni problemi giuridici controversi e dubbi.