La reazione di uno Stato a un comportamento illecito e lesivo di un suo diritto posto in essere da un altro Stato (Illecito internazionale, Autotutela. Diritto internazionale).
La rappresaglia si concreta in una condotta che, senza il presupposto dell’illecito precedentemente subito, sarebbe a sua volta illecita. In ciò si differenzia dalla ritorsione, che, avendo ugualmente il fine di reagire a un illecito subito, si risolve però in un mero atteggiamento inamichevole nei confronti dello Stato offensore.
La rappresaglia può assumere forma positiva o negativa, a seconda che consista nel compimento di determinati atti che il diritto internazionale vieterebbe di compiere (per esempio, sequestro dei beni appartenenti a uno Stato estero o a suoi cittadini); oppure nell’omissione di comportamenti che sarebbero giuridicamente doverosi (per esempio, l’applicazione delle norme di un trattato).
Tradizionalmente, si è soliti distinguere tra rappresaglia posta in essere in tempo di pace e in tempo di guerra (cosiddetta rappresaglia bellica).
Limiti del ricorso alla rappresaglia. - In tempo di pace, per il principio del divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali, è escluso che uno Stato possa adottare rappresaglie implicanti l’uso della forza armata (Uso della forza. Diritto internazionale); pertanto, la rappresaglia può assumere la forma di un comportamento illecito che colpisca, ad esempio, la sfera economica dello Stato contro cui è diretta, attraverso la violazione di trattati commerciali e la conseguente sospensione delle relazioni economiche, l’interruzione delle comunicazioni, ecc.
Oltre al divieto di rappresaglie armate, l’esercizio della rappresaglia incontra altri limiti rilevanti: il ricorso alla rappresaglia deve essere preceduto da tutti i possibili tentativi di pervenire a una soluzione diplomatica della controversia (Controversia internazionale); la rappresaglia deve essere proporzionata all’illecito subito; in nessun caso può essere adottato a titolo di rappresaglia un comportamento che violi obblighi internazionali a tutela dei diritti umani (Diritti umani. Diritto internazionale), o derivanti dal diritto umanitario o, in generale, obblighi posti da norme imperative del diritto internazionale (Ius cogens. Diritto internazionale).
Autotutela. Diritto internazionale