Luogo destinato alla sepoltura dei morti sia per inumazione sia per tumulazione. La parola coemeterium (derivata dal gr. κοιμάω, «mettere a giacere») appare in iscrizioni paleocristiane per indicare anche una sola tomba, ma presto passa al significato esclusivo di agglomerato sepolcrale.
I c. dell’antichità, che nella moderna terminologia archeologica si preferisce chiamare necropoli, conobbero varie sistemazioni, dai sepolcri ipogei, ai grandi o piccoli mausolei, alle più modeste tombe terragne, ai colombari. Quelli paleocristiani ed ebraici furono costituiti da gallerie sotterranee (catacombe), che prevalsero a Roma, Napoli, Siracusa, Cagliari ecc., o da vaste aree a cielo scoperto, sempre all’esterno della cinta delle mura, secondo le prescrizioni della legge romana. All’epoca di Costantino, che aveva costruito mausolei e basiliche vicini alle tombe dei martiri, iniziò l’uso di seppellire nelle chiese e nel terreno immediatamente circostante, uso che si generalizzò nel 11° secolo. Sorsero allora c. entro recinti annessi a monasteri o alle parrocchie. Spesso al c. fu annesso l’ossario, che talora, specialmente in epoca gotica, ebbe notevole dignità architettonica. Nel mondo islamico fu viva la tendenza a disporre le sepolture accanto alla tomba di qualche personaggio venerato, costituendo spesso vaste necropoli fuori della cinta urbica; mausolei importanti sorsero nei recinti delle moschee. In paesi di diversa religione, e, nel mondo cristiano, dopo la Riforma, si costituirono c. separati a seconda della nazionalità. Con la seconda metà del 18° sec., per effetto di disposizioni sempre più generali che vietavano il seppellimento entro le chiese e nell’ambito della città, si cominciarono a usare c. suburbani, per i quali con l’andar del tempo furono stabilite speciali norme tecniche. Nel 19° sec. la ripresa dell’uso della cremazione riportò a esempi di c. ad urne e alla costruzione di crematori. L’età moderna ha visto affermarsi il c. municipale sovraconfessionale.
Nell’ordinamento italiano ogni comune deve essere dotato di almeno un c.; si ammettono eccezioni per i comuni particolarmente piccoli, i quali possono riunirsi in consorzio tra loro e costruire c. consorziali. I c. devono avere determinati requisiti di ordine tecnico e igienico, secondo quanto prescrivono il testo unico delle leggi sanitarie e il regolamento di polizia mortuaria. I c. sono beni demaniali; vi sono, però, tuttora c. ‘particolari’, costituiti in base alla precedente legge sanitaria, che ne consentiva la costruzione e l’uso per gruppi di popolazione, congregazioni e qualsiasi altra associazione civile o religiosa.
Secondo il Diritto canonico il c. è luogo sacro destinato alla sepoltura dei fedeli mediante la benedizione. Viene benedetto dall’ordinario del luogo e della benedizione viene redatto un documento custodito nella Curia Diocesana o nell’ archivio della chiesa. Come tutti i luoghi sacri, il c. perde la sua destinazione se è stato gravemente profanato o distrutto: in tal caso l’ordinario del luogo provvede direttamente all’estinzione del c. attraverso un atto giuridico formale, il decreto.