Il titolo II della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (l. 218/1995, artt. 3-12) stabilisce che la giurisdizione italiana sussiste quando: a) il convenuto è domiciliato o residente in Italia; b) vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, a norma dell’art. 77 del Codice di procedura civile; c) negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
I due primi collegamenti con la nostra giurisdizione (domicilio e residenza) devono essere determinati in base alle norme sostanziali italiane. Pertanto, il domicilio sussiste se la persona ha stabilito in Italia la sede principale dei propri affari o interessi (art. 43, co. 1, c.c.), e la residenza se ha in Italia la propria dimora abituale (art. 43, co. 2). La l. 218 (art. 3, co. 2) aggiunge inoltre che la giurisdizione italiana sussiste anche – in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles del 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie, infine, la giurisdizione italiana sussiste anche in base ai criteri nazionali stabiliti per la competenza per territorio (l. 218, art. 3, co. 2).
D’altra parte, la l. 218 (art. 4, co. 1) prevede che, quando non vi sia giurisdizione in base all’art. 3, essa nondimeno sussiste se «le parti l’abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, o il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo». La giurisdizione italiana può inoltre essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.
La legge citata detta infine alcune specifiche norme in tema di adozione e filiazione, rendendo estremamente facile il ricorso ai tribunali italiani (art. 9).
Processo. Diritto internazionale privato