Si riconducono a tale nozione giuridica quei negozi in cui la costituzione di temporanea disponibilità finanziaria avvenga per intervento diretto o indiretto dei pubblici poteri, e in cui l’utilizzazione per il fine convenuto corrisponda a uno specifico interesse pubblico, di volta in volta individuato, che determina non solo la creazione dell’intervento finanziario, ma anche le particolari condizioni di favore che si accompagnano all’erogazione delle disponibilità. L’istituto ha trovato applicazione fin dalle prime manifestazioni dell’intervento dello Stato nell’economia (su cui Interventi pubblici nell’economia). Nella legislazione postunitaria al finanziamento pubblico è stato fatto ricorso in relazione a interventi settoriali e regionali; ma ha trovato massima applicazione solo a partire dal secondo dopoguerra, per far fronte dapprima alle esigenze della ricostruzione, quindi a quelle della politica di sviluppo.
Per l’impiego di pubblico denaro e gli oneri, diretti o indiretti, che si assumono i pubblici poteri, il finanziamento pubblico in molti casi comporta un’ingerenza e un controllo di merito, attuati o attraverso preventive autorizzazioni o attraverso successive approvazioni dell’autorità amministrativa. Per quanto concerne i settori di intervento privilegiati dal legislatore, vanno ricordati in particolare: i provvedimenti volti a favorire lo sviluppo in particolari settori economici o in determinate zone del territorio; le agevolazioni per la piccola e media industria; gli interventi in occasione di eventi naturali che hanno prodotto gravi danni al tessuto economico di una attività. Mentre i primi rientrano nell’ambito dell’intervento programmatorio finalizzato a coordinare la crescita economica (art. 41 Cost.), gli ultimi sono espressione del dovere di solidarietà sociale sancito dagli art. 2 e ss. della Costituzione. Fra i principali tipi di finanziamento pubblico, oltre alla finanziamento sovvenzione, erogazione pecuniaria senza obbligo di restituzione, figurano il finanziamento credito agevolato, erogazione con obbligo di restituzione a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato, e la finanziamento garanzia pubblica, garanzia sussidiaria in favore di un soggetto privato, su un rapporto di credito volto alla realizzazione di una attività ritenuta meritevole di incentivazione.
Si chiama finanziamento in deficit il ricorso a indebitamento del Tesoro per coprire spese pubbliche ritenute necessarie a fini antidepressivi: pratica contrastante con l’ideale del pareggio del bilancio ma spesso usata anche in passato, cui la teoria keynesiana del deficit spending ha fornito un fondamento teorico rigoroso e non soltanto in funzione anticiclica. Il finanziamento di una guerra, di un piano di lavori pubblici o altra attività statale comprende il ricorso al debito pubblico, all’emissione di carta moneta, all’alienazione di beni patrimoniali e ad altri mezzi di finanza straordinaria. Il finanziamento di una campagna politica, di stampa o altra consiste nell’erogazione di somme a questo scopo, in genere senza attenderne né rimborso, né interesse.
Interventi pubblici nell’economia