Si ha mora del creditore (o mora accipiendi) quando il creditore, senza un motivo legittimo (ad esempio, l’irregolarità dell’adempimento), rifiuta di ricevere la prestazione o di compiere quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere. Dalla mora derivano una serie di conseguenze sfavorevoli al creditore: egli deve risarcire i danni da essa causati, sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta, sopportare il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore; inoltre, non gli sono più dovuti gli interessi o i frutti della cosa non percepiti dal debitore.
Il creditore è costituito in mora a seguito dell’offerta da parte del debitore; gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore. Quando l’obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale; quando l’obbligazione ha per oggetto cose mobili da consegnare in luogo diverso dal domicilio del creditore, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di riceverle, mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione. Se deve essere consegnato un immobile, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di prenderne possesso. Se la prestazione consiste in un fare, la costituzione in mora avviene tramite l’intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti da parte sua necessari per renderla possibile.
Se il creditore rifiuta l’offerta, il debitore può liberarsi dalla sua obbligazione eseguendo il deposito di ciò che è dovuto: se il deposito è accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore è liberato; in caso di beni immobili, il debitore può chiedere al giudice la nomina di un sequestratario e si libera dal momento in cui consegna l’immobile al sequestratario (artt. 1206-1217 c.c.).