L’offerta reale è l’istituto che mira a disciplinare gli effetti del comportamento irregolare del creditore inteso a impedire l’adempimento dell’obbligazione da parte del debitore. Il suo fondamento, secondo la tesi più accettata, starebbe nel fatto che l’offerta reale rappresenta l’esercizio da parte del debitore del diritto di adempiere l’obbligazione assunta e di ottenere così la propria liberazione. In generale all’adempimento sono necessarie attività complementari del debitore, che è tenuto a effettuare la prestazione dedotta in obbligazione, e del creditore, che non deve porre ostacoli all’adempimento. Quando per fatto ingiustificato del creditore l’adempimento è impedito, si parla com. di mora del creditore, rispetto alla quale l’offerta reale si pone come il principale mezzo predisposto dal diritto al fine di superare l’inerzia di chi deve riavere la prestazione dovuta, fuori della ipotesi di un rifiuto giustificato (previsto per l’adempimento parziale dell’obbligazione). Nell’offerta reale si distinguono due momenti essenziali (artt. 1208-1209 c.c.): il primo è costituito dall’offerta valida (accompagnata da particolari requisiti; tra l’altro deve comprendere la totalità della prestazione dovuta, essere fatta personalmente al creditore o al suo domicilio tramite pubblico ufficiale a ciò autorizzato) e reale con la materiale consegna al creditore delle cose dovute (se l’obbligazione ha per oggetto denaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del medesimo), ovvero con intimazione al medesimo di ricevuta (se si tratti di cose mobili da consegnare in luogo diverso). Insistendo il creditore nel rifiuto, si apre la seconda fase consistente nel deposito legale di quanto forma oggetto della prestazione da adempiere. Il deposito, per essere ritenuto valido, deve rispondere a determinate condizioni (art. 1212 c.c.); tra l’altro deve essere accompagnato da un processo verbale, redatto dal pubblico ufficiale. L’efficacia pienamente liberatoria del deposito è subordinata alla accettazione del creditore oppure a un riconoscimento contenuto in una sentenza passata in giudicato (art. 1213 c.c.). Le conseguenze giuridiche dell’offerta reale valida sono: formale costituzione in mora del creditore con passaggio conseguente del rischio e pericolo della cosa a suo carico, liberazione del debitore, estinzione dell’obbligo di corrispondere i frutti, cessazione del corso degli interessi, obbligo del creditore di rifondere le spese per la custodia della cosa e di pagare i danni eventuali derivanti dalla mora. Nel caso particolare delle obbligazioni di consegna di un immobile, l’offerta è data dalla intimazione al creditore di prenderne possesso: in difetto il debitore può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario, rimanendo così liberato dal momento della consegna al medesimo dell’immobile (art. 1216 c.c.). Per le obbligazioni di fare, l’offerta reale consiste nella intimazione al creditore di ricevere la prestazione o di compiere gli atti necessari per renderla possibile (art. 1217 c.c.).