Il Codice civile (art. 74) definisce la parentela come un vincolo caratterizzato iure sanguinis. La parentela produce particolari effetti giuridici, disciplinati dal diritto di famiglia, concernenti l’attribuzione di diritti e doveri in materia di potestà dei genitori, rapporti patrimoniali, successioni, ecc. Si distingue la parentela in linea retta, per la quale una persona discende dall’altra (il figlio dal padre e dal nonno, che sono detti ascendenti), e quella in linea collaterale, per la quale le persone hanno un ascendente comune, ma non discendono l’una dall’altra, come i fratelli, i cugini, lo zio e il nipote, ecc. (art. 75 c.c.). Si dice parentela unilaterale quella in cui i parenti hanno in comune un solo ascendente; bilaterale se hanno in comune due ascendenti: tale è il caso dei fratelli germani (che hanno in comune il padre e la madre); i fratelli che hanno in comune solo un genitore sono pertanto unilaterali e precisamente si dicono consanguinei se hanno in comune solo il padre e uterini se hanno in comune solo la madre. Ha rilevanza pratica l’appartenenza all’uno o all’altro tipo di parentela, retta o collaterale, derivandone importanti differenze in materia di impedimenti matrimoniali, di riconoscimento di figlio naturale, di obbligazioni alimentari (art. 87, 251, 433 c.c.). È detta comunemente parentela naturale quella derivante dal vincolo di sangue, indipendentemente dal sussistere di un vincolo legale, dalla cui presenza deriva invece la parentela civile. La legge determina i criteri per computare i gradi (o le generazioni) della parentela: nella linea retta il computo tra ascendente e discendente viene eseguito calcolando il numero delle generazioni che li separa (per es., tra padre e figlio la parentela è di primo grado, fra nonno e nipote ex filio, di secondo grado); nella linea collaterale il computo si esegue contando il numero delle persone col risalire da uno dei due parenti (di cui si vuole stabilire il grado di parentela) sino all’ascendente comune e col discendere da questo sino all’altro parente escludendo l’ascendente comune (per es., tra zio e nipote vi è una parentela di terzo grado, fra cugini una parentela di quarto grado). La legge attribuisce effetti giuridici alla parentela, ai fini della successione legittima, solo fino al sesto grado. L’ordinamento italiano non attribuisce rilevanza giuridica alla parentela spirituale quale era prevista invece dal diritto giustinianeo e dal vecchio codice di diritto canonico.
Affinità. - L’affinità è il vincolo che sussiste tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge: nella linea e nel grado in cui un soggetto è parente di un coniuge, è affine dell’altro coniuge. L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni determinati effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’art. 87, n. 4, c.c.*
Persona fisica e persona giuridica