La previdenza complementare è il quale ‘secondo pilastro’ del sistema pensionistico. In particolare, i fondi pensione hanno lo scopo di garantire, a chi liberamente e volontariamente vi aderisce, livelli di copertura previdenziale più elevati rispetto a quelli previsti dalla previdenza di base. In Italia i fondi pensione sono stati disciplinati dal d. lgs. n. 252/2005 (con successive integrazioni e modificazioni), attuativo della legge delega 243/2004, che ha riformato il precedente assetto normativo (d. lgs. n. 124/1993). A seconda della fonte istitutiva, è possibile distinguere diverse tipologie. Sono definiti fondi pensione chiusi quelli che individuano l’area dei propri destinatari sulla base dell’appartenenza a un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese, o a un determinato territorio (regione o provincia autonoma). Si dicono, invece, fondi pensione aperti quelli istituiti da banche, società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, in quanto l’adesione agli stessi non è subordinata all’appartenenza a una determinata categoria ma è potenzialmente aperta a chiunque. Proprio in virtù di tale caratteristica possono aderire a tali fondi anche i soggetti privi di redditi da lavoro. I fondi pensione preesistenti, già istituiti alla data del 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della l. n. 421/1992, la legge delega attuata con il previgente d. lgs. n. 124/1993), presentano caratteristiche peculiari rispetto a quelli istituiti successivamente. Per ragioni di trasparenza e di ottimizzazione della redditività dei conferimenti, la gestione delle risorse dei fondi pensione è affidata a soggetti esterni, particolarmente qualificati nel campo degli investimenti mobiliari, come istituti di credito, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio. Inoltre, le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca depositaria, distinta dal gestore. I fondi pensione sono finanziati con la contribuzione del lavoratore aderente, del datore di lavoro/committente e attraverso il conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando. Il conferimento del TFR può avvenire anche in modo tacito: viene automaticamente destinato a previdenza complementare il TFR del lavoratore che, nel termine di sei mesi dall’assunzione, non opti espressamente per la destinazione dello stesso a un fondo pensione o, in alternativa, per il suo mantenimento in azienda.
Trattamento di fine rapporto. Diritto del lavoro