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Ricognizione

Enciclopedia on line
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Mezzo di prova  in base al quale a chi abbia percepito con i propri sensi una persona o una cosa viene richiesto di riconoscerla tra altre simili. La ricognizione è disposta quando sia necessario procedere al riconoscimento di persone, cose, voci, suoni e di tutto ciò che può essere percepito attraverso i sensi. Tale procedura può essere svolta in sede di indagini mediante incidente probatorio, ovvero in dibattimento. Quando occorre procedere a ricognizione di persona, il giudice invita colui che deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; chiede allo stesso se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se prima o dopo il fatto per cui si procede abbia visto, anche in fotografia, la persona da riconoscere, e se vi siano altre circostanze che possono influire sull’attendibilità dell’operazione. Quanto allo svolgimento della ricognizione, il codice di rito prevede che dopo aver allontanato chi deve eseguire il riconoscimento, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell’abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Chiamato di nuovo chi deve procedere alla ricognizione, gli viene chiesto se riconosce taluno dei presenti e, in caso affermativo, lo si invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certo. Se vi è fondato motivo di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l’atto sia compiuto senza che quest’ultima possa vedere la prima. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità, delle modalità di svolgimento della ricognizione. Tali disposizioni si applicano anche nell’ipotesi di ricognizione di cose, voci, suoni o di quant’altro può essere oggetto di percezione sensoriale. Nei casi in cui più persone vengono chiamate a eseguire la ricognizione della medesima persona oppure del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati impedendo la comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e chi deve eseguirla.

Voci correlate

Indagini preliminari Prova. Diritto processuale penale

Vedi anche
probatorio Nel linguaggio giuridico, attinente alle prove o che ha forza di prova (➔ incidente probatorio). Incidente probatorio Meccanismo processuale che permette l’anticipazione della formazione della prova nella fase delle indagini preliminari. Rispetto al codice di procedura penale – ispirato al principio per cui la prova si formi in dibattimento nel contraddittorio delle parti dinanzi a un giudice – l’istituto dell’incidente ... Dibattimento Fase del processo che inizia con la dichiarazione di apertura del dibattimento e termina con l’emanazione della sentenza. Alla disciplina del dibattimento è dedicato il titolo II (art. 470-524) del libro VII del codice di procedura penale, articolato in cinque capi corrispondenti ai suoi momenti più ... Indagini preliminari Attività diligente e sistematica di ricerca, volta alla scoperta della verità intorno a fatti determinati.Nel processo penale, l’insieme delle operazioni effettuate dal pubblico ministero, personalmente o attraverso la polizia giudiziaria, per accertare la sussistenza delle condizioni che permettono ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO PROCESSUALE PENALE
  • INCIDENTE PROBATORIO
Vocabolario
ricognizióne
ricognizione ricognizióne (ant. recognizióne) s. f. [dal lat. recognitio -onis, der. di recognoscĕre «riconoscere, osservare attentamente» (comp. di re- e cognoscĕre), part. pass. recognĭtus]. – In genere, lo stesso che riconoscimento....
aerocinematografìa
aerocinematografia aerocinematografìa s. f. [comp. di aero- e cinematografia]. – Ripresa cinematografica da bordo di aeroplani o elicotteri, a fini di ricognizione o cartografici, o per la produzione di un film; il film stesso ottenuto....
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