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Rimessione in termini

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Istituto del processo civile diretto ad attribuire in titolarità a una delle parti un potere processuale previamente estintosi in quanto non esercitato nel termine previsto dalla legge a pena di decadenza.

L’ordinamento italiano prevede come regola generale la rimessione in termini allorquando la parte sia incorsa in una decadenza per causa a essa non imputabile (art. 153, co. 2, c.p.c.). Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento e quindi provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto dell’istanza di rimessione.

La rimessione opera nei confronti della parte costituita che sia incorsa in decadenze, ma anche a favore del contumace. In riferimento alla posizione del contumace, peraltro, sussistono regole specifiche che devono essere lette e integrate alla luce di quanto dispone l’art. 153 co. 2, c.p.c. Più in particolare il contumace costituitosi tardivamente è rimesso in termini se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di aver conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile (art. 294 c.p.c.). A questa previsione si aggiunge, poi, la regola prevista dall’art. 329 c.p.c., secondo cui non si applica il termine lungo previsto per proporre le impugnazioni ordinarie (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza) nei confronti del contumace allorquando questi dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o per nullità della notificazione della citazione stessa o degli atti che devono essere comunque notificati alla parte contumace.

Particolari applicazioni dell’istituto si riscontrano in materia di procedimento per ingiunzione e di procedimento per convalida di sfratto, laddove è consentita l’opposizione tardiva (art. 650 e 668 c.p.c.), ovvero oltre i termini previsti dal legislatore a pena di decadenza, alla parte che provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del processo per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o forza maggiore, nonché alla parte che provi di non aver potuto comunque opporsi per caso fortuito o forza maggiore. In generale la funzione dell’istituto è quella di compensare la perdita di elasticità processuale che si verifica allorquando il legislatore, per garantire lo svolgimento ordinato del processo, impone alle parti l’esercizio dei poteri processuali entro termini perentori (Preclusione).

Voci correlate

Preclusione

Termine. Diritto processuale civile

Vedi anche
probatorio Nel linguaggio giuridico, attinente alle prove o che ha forza di prova (➔ incidente probatorio). Procedimento per convalida di sfratto Il procedimento per convalida di sfratto è un procedimento sommario di cognizione, alternativo a quello ordinario, esperibile dal locatore (relativamente ai rapporti elencati all’art. 657 c.Procedimento per convalida di sfrattoc.) al fine di ottenere lo sfratto del conduttore per finita locazione o per ... Citazione Atto introduttivo del processo ordinario di cognizione, con il quale l’attore propone la domanda e conviene in giudizio la controparte, invitandola a comparire in udienza nella data fissata. Svolge due funzioni principali (la cosiddetta vocatio in ius, ovvero la chiamata in giudizio del convenuto, e ... Contumacia. Diritto processuale penale Situazione processuale dell’imputato che, benché ritualmente citato, non compare all’udienza, senza che sussista un legittimo impedimento. Si distingue concettualmente dall’assenza in quanto manca una manifestazione espressa o implicita di rinuncia alla partecipazione al processo. Nell’ambito del processo ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO
  • PROCESSO CIVILE
Vocabolario
rimessióne
rimessione rimessióne s. f. [der. di rimettere; cfr. remissione]. – 1. Nel linguaggio giur., il fatto e l’atto di rimettere, cioè di deferire o di trasmettere, ad altri una causa. In partic.: a. In diritto processuale penale, r. del processo,...
terminare
terminare v. tr. e intr. [dal lat. terminare, der. di termĭnus «confine, limite»] (io tèrmino, ecc.). – 1. tr. a. Finire, ultimare, portare a termine, a compimento: ha terminato gli studî; il lavoro è terminato; t. un viaggio, la discussione;...
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