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Ripetizione dell'indebito previdenziale

Enciclopedia on line
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Dal ricalcolo di una pensione può derivare un credito, ma anche un debito a carico dell’interessato, che nella generalità dei casi scaturisce dal mancato riconoscimento di una contribuzione, in tutto o in parte accreditata in precedenza, o di una situazione o di un requisito essenziale, dai quali consegue la riduzione o la revoca del trattamento pensionistico. Da tale circostanza può scaturire un’indebita erogazione del trattamento pensionistico a favore del soggetto interessato e a danno dell’istituto erogatore. In tal caso la pensione ricalcolata viene versata nella misura esatta, sostituendo la precedente, le somme indebitamente pagate dall’ente sono recuperate dallo stesso, in un’unica soluzione o ratealmente, entro il limite di 24 mesi (ogni singola ritenuta mensile non dovrà essere superiore a un quinto dell’ammontare della pensione, ex art. 69 l. n. 153/1969). Diversamente, in caso di revoca del trattamento pensionistico, l’ente, non potendo effettuare alcuna ritenuta previdenziale, può dare seguito alle ordinarie procedure per il recupero del credito spettante. L’importo da recuperare non può essere maggiorato da alcun interesse, salvo che l’indebito sia stato causato dal comportamento doloso del beneficiario del trattamento pensionistico. I crediti derivanti da indebito previdenziale si prescrivono nel termine ordinario decennale che non opera d’ufficio, ma deve essere eccepito dall’interessato. Esistono in materia una serie di sanatorie, per bilanciare l’interesse al recupero dell’indebito previdenziale corrisposto dall’ente previdenziale con la tutela del pensionato che lo ha trattenuto in buona fede. Poiché la disciplina del recupero degli indebito varia a seconda del momento in cui questi si sono verificati, per poter determinare la normativa applicabile al caso concreto è necessario far riferimento al momento di esecuzione del pagamento non dovuto. In presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi, consente a chi ha indebitamente percepito prestazioni previdenziali di trattenere quanto ricevuto in pagamento (cosiddetta soluti retentio). Tale regime costituisce una deroga al principio generale sancito dall’art. 2033 c.c., in base al quale chi esegue un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. La ratio sottesa a tale disciplina risiede nella necessità di garantire la tutela dello stato di bisogno del destinatario della prestazione previdenziale, percettore in buona fede di somme superiori a quelle spettanti, che viene esonerato dall’obbligo di restituzione, ritenuto troppo gravoso per la (presunta) naturale destinazione di quanto ricevuto al soddisfacimento delle esigenze elementari di vita propria e dei familiari. Il suddetto principio di irripetibilità degli indebiti pensionistici opera soltanto nell’ipotesi in cui il percettore sia in buona fede, e in relazione a somme corrisposte in base a provvedimento formale e definitivo, del quale sia stata data espressa comunicazione all’interessato e che esso risulti viziato da errore di qualsiasi natura, imputabile all’ente erogatore. Nel caso di dolo del percettore, la recuperabilità è, invece, totale.

Voci correlate

Pensione

Vedi anche
Buona fede In diritto civile, nonostante i riferimenti legislativi alla nozione, manca una definizione puntuale del fenomeno per ognuna delle fattispecie in cui ricorre. In sede di interpretazione si distingue tra buona fede in senso oggettivo e buona fede in senso soggettivo. La buona fede in senso oggettivo consiste ... pensione Forma di remunerazione post;lavorativa, generalmente di natura pubblica, erogata da enti di previdenza statali o anche da enti previdenziali parastatali, casse di ordini professionali e private, fondi pensione. La pensione di tipo statale può essere cumulata con forme ‘private’, dette di previdenza complementare. ... Organo. Diritto amministrativo Elemento e/o strumento organizzativo della persona giuridica necessario per poter divenire centro di imputazione di situazioni giuridiche: una persona giuridica agisce attraverso i propri organi. Sia gli atti posti in essere dall’organo, sia gli effetti si imputano direttamente all’ente; in tal modo ... Dolo. Diritto penale Elemento soggettivo del reato. È previsto in generale per i delitti (art. 42, comma 2 e 3, c.Dolo. Diritto penale), salvo le ipotesi di responsabilità colposa, preterintenzionale e oggettiva espressamente disposte dalla legge, e in alternativa alla colpa per le contravvenzioni (art. 42, ult. co., c.Dolo. ...
Categorie
  • DIRITTO DEL LAVORO in Diritto
Tag
  • DOLO
Vocabolario
indébito
indebito indébito agg. e s. m. [dal lat. indebĭtus, comp. di in-2 e debĭtus, part. pass. di debere «dovere»]. – 1. Non debito, non dovuto: pretendere, ottenere un riconoscimento i., onori indebiti. In partic., nel linguaggio giur., prestazione...
previdenziale
previdenziale agg. [der. di previdenza]. – Che riguarda o ha per fine la previdenza sociale: ente p.; istituti p., il sistema p. vigente in un paese; contributi previdenziali.
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