Opera di soccorso diretta a trarre in salvo persone in pericolo di affogare, e imbarcazioni, navi, aerei in procinto di fare naufragio.
Dal punto di vista giuridico, il s. di navi o aeromobili in pericolo è un istituto distinto dall’assistenza per la mancanza dell’elemento della collaborazione del soggetto passivo (➔ soccorso). S. marittimo I mezzi per il s. di cui ogni nave deve essere provvista, che rientrano, per le navi mercantili, nelle disposizioni obbligatorie generali internazionali (Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, Londra, 1° nov. 1974, resa esecutiva in Italia con l. 313/23 maggio 1980; emendata nel 1978 e nel 1988) e in quelle particolari nazionali, consistono in provvidenze sia indirette, intese a sostenere e combattere allagamenti e incendi, sia dirette (imbarcazioni, salvagente ecc.). Nella maggior parte delle nazioni esistono servizi organizzati, con grandi rimorchiatori e navi di s., cioè di adeguata grandezza e appositamente attrezzate, per correre al soccorso di navi in pericolo, servizi affidati o a enti pubblici (in Italia alla marina militare, negli USA alle Coast guards) o a enti privati. S. aereo Si distingue in: s. in volo, s. in mare e s. a terra. Per il s. in volo l’unico mezzo effettivo, fino a velocità di qualche centinaio di km/h e a certe quote, è il paracadute. Un dispositivo idoneo per l’abbandono di un velivolo con velocità comprese all’incirca tra 350 e 900 km/h fino a quote massime sui 15.000 m è il sedile eiettabile. Alle velocità transoniche e supersoniche il sistema del sedile eiettabile non si presta più se l’incidente capita a quote inferiori a 20.000-25.000 m. Ma se a quote più elevate l’espulsione del sedile può essere ancora utilizzata (poiché per la minore densità dell’aria le pressioni diventano tollerabili), l’uscita dal velivolo diventa pericolosa per le decelerazioni che ne seguono alle basse quote, per gli effetti di temperatura e per anossia. Appare quindi necessaria, per la protezione del fisico contro gli effetti congiunti delle decelerazioni, degli sbalzi termici e dell’anossia, l’espulsione del pilota con tutto l’abitacolo provvedendo alla stabilizzazione del complesso nel senso di evitarne la rotazione.
Gli aeromobili civili e militari che debbono volare sul mare sono dotati di zattere di s. (v. fig.) e battelli di s. di tessuto gommato, gonfiabili rapidamente a mezzo di bombole di anidride carbonica, e di salvagenti personali; esistono battelli per una sola persona e per molte persone, provvisti di mezzi di segnalazione, viveri, radiotrasmittente, pagaie ecc. Gli aeromobili debbono essere muniti di aperture di emergenza per l’uscita più facile e rapida, se del caso munite di scivoli di gomma gonfiabili automaticamente.