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Sequestro. Diritto processuale civile

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Impossessamento, da parte delle competenti autorità, di un bene mobile o immobile, quale misura cautelare diretta ad assicurare una certa situazione di fatto o di diritto.

Sequestro giudiziario. - Il sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.) ha a oggetto beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni; suoi presupposti sono l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso dei beni e l’opportunità di provvedere alla loro custodia o gestione temporanea. Nel provvedimento di autorizzazione del sequestro giudiziario il giudice nomina il custode che, con l’attuazione della misura cautelare nelle forme dell’esecuzione per consegna o rilascio, provvede alla conservazione del bene fino a che non viene emessa la decisione di merito. Il sequestro giudiziario è il rimedio a una futura esecuzione diretta infruttuosa e può avere a oggetto anche elementi di prova se ne è controversa l’esibizione o la comunicazione ed è opportuno provvedere alla loro custodia.

Sequestro conservativo. - Il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) è concesso su beni mobili o immobili quando esiste il periculum in mora che il creditore perda la garanzia del proprio credito. Effetto del sequestro conservativo è il pignoramento: gli atti di disposizione sui beni sequestrati compiuti dopo l’attuazione del sequestro sono inopponibili al creditore sequestrante (art. 2906 c.c.). La misura si attua, a seconda che abbia a oggetto un bene mobile o immobile, nelle forme, rispettivamente, dell’espropriazione forzata mobiliare o immobiliare (art. 678 e 679 c.p.c.). Se dopo la concessione e l’attuazione della misura cautelare il creditore ottiene un provvedimento di merito favorevole, il sequestro conservativo si converte in pignoramento (art. 686 c.p.c.). I sequestri devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla loro pronuncia a pena d’inefficacia (art. 675 c.p.c.).

Sequestro liberatorio. - Un particolare tipo di sequestro è quello liberatorio (art. 687 c.p.c.); esso ha a oggetto beni o somme che il debitore ha offerto o messo a disposizione del creditore, qualora siano controverse le modalità dell’adempimento; la sua funzione è quella di non far incorrere il debitore nella mora debendi.

Voci correlate

Periculum in mora

Pignoramento

Provvedimenti cautelari

Vedi anche
Espropriazione forzata Con riferimento al processo civile, l’insieme degli strumenti che portano dalla sottrazione coattiva di singoli beni del debitore inadempiente, alla trasformazione di tali beni in denaro attraverso la vendita forzata, fino all’effettiva soddisfazione del creditore, mediante l’assegnazione del ricavato ... probatorio Nel linguaggio giuridico, attinente alle prove o che ha forza di prova (➔ incidente probatorio). Pignoramento Atto iniziale dell’espropriazione forzata, che ha la funzione di individuare e vincolare determinati beni del debitore alla soddisfazione del creditore di una somma di denaro (art. 491 c.p.c.). Consiste nell’ingiunzione che, su istanza del creditore, l’ufficiale giudiziario «fa al debitore di astenersi ... Periculum in mora Il periculum in mora consiste nel possibile danno in cui potrebbe incorrere il diritto soggettivo, per il quale si richiede la misura cautelare, se rimanesse senza alcuna forma di tutela giuridica fino alla pronuncia di merito. Costituisce, insieme al fumus boni iuris (apparente sussistenza del diritto ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • ESPROPRIAZIONE FORZATA
  • PERICULUM IN MORA
  • PIGNORAMENTO
  • SEQUESTRANTE
Vocabolario
sequèstro
sequestro sequèstro s. m. [dal lat. sequestrum «deposito presso terzi di un oggetto contestato», der. di sequester «depositario, mediatore», e questo der. a sua volta dall’avv. secus «diversamente»]. – 1. Nel linguaggio giur., misura cautelare,...
processüale
processuale processüale agg. [der. di processo]. – 1. Che si riferisce al processo giudiziario: atti p.; incartamento p.; spese p.; diritto p. (e, specificando, diritto p. civile, diritto p. penale, diritto p. costituzionale, diritto p....
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