Lavoro effettuato a distanza grazie all’utilizzo di sistemi telematici di comunicazione; in particolare, lavoro a domicilio realizzabile mediante il collegamento a una rete di comunicazioni che consente il trasferimento immediato dei dati (per es., da un impiegato alla sede della direzione centrale). Svolto essenzialmente mediante l’uso di un computer collegato alla rete di un’azienda tramite linea telefonica o altro tipo di sistema per il trasferimento di dati, il telelavoro ha cominciato ad affermarsi negli ultimi 10-15 anni del XX sec., soprattutto nei paesi economicamente più avanzati e in particolare negli USA. Normalmente è a tempo determinato (Lavoro a tempo determinato) e può contribuire a incrementare flessibilità e produttività del lavoro, in quanto dà alle imprese maggiori possibilità di riorganizzare il processo produttivo secondo le necessità di una particolare fase economica. La diffusione del telelavoro, inoltre, può promuovere lo sviluppo di aree marginali, distanti dai centri più sviluppati e dotate di scarse infrastrutture. Con il telelavoro l’occupazione in queste zone periferiche può aumentare, mentre si riduce l’esodo di risorse umane verso le regioni economicamente più avanzate. Il telelavoro può svolgere un ruolo positivo anche all’interno delle aree più sviluppate, favorendo l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti non facilmente occupabili in forma tradizionale (per es., soggetti disabili con difficoltà di movimento). Infine, esso può avere un impatto ambientale positivo, poiché riduce le esigenze di spostamento mediante l’uso di mezzi di trasporto. In Italia il telelavoro è un fenomeno di dimensioni ancora molto modeste. Anche per questa ragione manca una disciplina giuridica dell’istituto, essendo quest’ultima prevalentemente contenuta in accordi quadro (Relazioni industriali) conclusi tra le parti allo scopo di definire le garanzie minime per i telelavoratori (cosiddetti teleworkers), nonché le modalità e le regole per il ricorso al telelavoro da parte dell’impresa. Non configurando una tipologia contrattuale specifica, la qualificazione giuridica del telelavoro va dedotta di volta in volta dal contesto in cui viene a svolgersi il rapporto. Nella prassi si distinguono le figure del telelavoratore imprenditore, autonomo, parasubordinato, subordinato a domicilio (ai sensi dell’art. 1, l. 877/1973), subordinato tout court (ai sensi dell’art. 2094 c.c).