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Condono tributario

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Istituto che non trova una specifica definizione, né una disciplina, nella legislazione attuale. Da un’analisi storica è possibile evidenziare come, almeno inizialmente, il termine c. indicasse i provvedimenti diretti alla semplice remissione delle sanzioni amministrative tributarie. La dottrina tributaria tendeva invece a ricondurre al c. alcuni istituti caratterizzati da meccanismi volti a ottenere una diminuzione sia della pena sia del tributo, quali, per es., gli abbuoni concessi in occasione dei concordati, o la cosiddetta dispensa tributaria. Tuttavia, il carattere vario e asistematico di simili provvedimenti di favore in materia tributaria non ha permesso di individuare le caratteristiche proprie dell’istituto, concretizzando, invece, una parcellizzazione della figura stessa: dalla prima sanatoria in materia tributaria (il c. di pene pecuniarie approvato con il r.d. 367/1900) fino alla l. 289/2002, si sono susseguiti numerosi provvedimenti di diverso contenuto, sebbene con il passare del tempo le fattispecie di c. in cui il premio è limitato all’abbandono delle sole sanzioni, siano diventate sempre più rare e marginali.

Una riflessione sui vari provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo porta a ritenere che nell’ambito del c. tributario si collocano due species di provvedimenti mossi da esigenze diverse, con effetti differenti ma con alcune finalità comuni. Da una parte si riconoscono quei provvedimenti che trovano fondamento nell’effettiva necessità in cui versa l’amministrazione pubblica (a seguito di un mutamento legislativo che abbia riorganizzato l’intero sistema tributario) di definire rapporti controversi, attraverso una riduzione dell’imponibile e dell’imposta. Si tratta di provvedimenti agevolativi, che hanno per oggetto l’entità dell’imponibile e, conseguentemente, del debito d’imposta, ma che sono attuabili solo a seguito di un impulso del soggetto passivo. Infatti, è quasi sempre prevista la specifica istanza del soggetto passivo, volta a ottenere l’applicazione della norma di favore con effetti diretti sull’an e sul quantum del debito tributario: tale strumento viene definito dichiarazione integrativa e può considerarsi come una manifestazione di volontà circa l’applicazione del condono. Dall’altra parte si collocano quei provvedimenti diretti a rimuovere i soli aspetti sanzionatori legati a una situazione di antigiuridicità che si è venuta a creare per pregresse violazioni di norme: sono i c. stricto sensu, cioè quelli che consentono, in presenza o meno di un’attività del soggetto passivo, l’abbandono delle sanzioni tributarie o di restanti effetti non penali della violazione.

In via generale, il c. ha una funzione premiale e di incentivazione in quanto, in entrambi i casi, produce vantaggi in capo al contribuente, in termini di remissione delle sanzioni e di riduzione dell’imposta o dell’imponibile. In secondo luogo, il c. è finalizzato a una pacificazione dei rapporti fra l’amministrazione e il contribuente che si traduce in una deflazione del contenzioso e in un alleggerimento dell’attività amministrativa: con il c. tributario, infatti, l’ordinamento giuridico provvede, in maniera attiva, a riportare sotto la propria sfera di controllo tutta una serie di rapporti che ne erano rimasti esclusi. Infine, per quel che concerne il c. del primo tipo, si rileva anche una evidente funzione di procurare, in breve tempo, gettito all’erario.

Vedi anche
Edilizia. Diritto amministrativo I procedimenti amministrativi in materia attengono al rilascio di un titolo edilizio e alla vigilanza e repressione degli abusi, nel quadro degli strumenti urbanistici comunali, generali e particolareggiati, di quelli sovracomunali e delle norme primarie, statali e regionali, che disciplinano l’attività ... Stato della Città del Vaticano Vaticano, Stato della Città del (S.C.Vaticano, Stato della Citta del)  Stato costituito da un piccolo territorio posto all'interno della città di Roma, sulla riva occidentale del Tevere e corrispondente al colle Vaticano. Esso rappresenta la sede della Chiesa cattolica e capo dello Stato è il Sommo Pontefice ... responsabilità responsabilità diritto Situazione derivante da un determinato rapporto o da una determinata norma per la quale un soggetto giuridico può essere chiamato a rispondere della violazione colposa o dolosa di un obbligo giuridico. 1. responsabilita civile Di responsabilita civile, oltre che in senso lato ... sabato Sesto giorno della settimana (dall’ebr. shabbāt «(giorno di) interruzione, e quindi di riposo»). ● Nella settimana ebraica, è il settimo giorno, festivo e consacrato a Dio, nel quale si interrompe ogni lavoro e attività che comporti cosciente trasformazione dell’ordine esistente (cucinare, scrivere, ...
Categorie
  • FINANZA E IMPOSTE in Economia
Tag
  • AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
  • ORDINAMENTO GIURIDICO
  • ANTIGIURIDICITÀ
  • DEFLAZIONE
  • ERARIO
Altri risultati per Condono tributario
  • condono fiscale
    Dizionario di Economia e Finanza (2012)
    Provvedimento legislativo che prevede un’amnistia fiscale e ha lo scopo di agevolare i contribuenti che vogliano risolvere pendenze in materia tributaria. Può essere applicato per definire il proprio rapporto tributario con l’ufficio impositore o per porre termine a una vertenza di carattere fiscale ...
Vocabolario
condóno
condono condóno s. m. [der. di condonare]. – Remissione di una pena, di un debito: c. totale o parziale della pena, come effetto dell’indulto. Per estens., c. fiscale, forma di transazione con cui lo stato decide di risolvere, mediante...
tributàrio
tributario tributàrio agg. [dal lat. tributarius, der. di tributum «tributo2»]. – 1. Soggetto al pagamento di un tributo (si usa quasi esclusivam. con riferimento alla storia romana): le città, le popolazioni t. di Roma; fare o rendere...
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