Contratti di riallineamento, contratti d’area e patti territoriali
Contratti di riallineamento. - Disciplinati dall’art. 23 della l. 196/1997, i contratti di riallineamento rispondono a una duplice funzione: consentire l’emersione dei trattamenti retributivi sconosciuti al fisco e agli enti previdenziali e assistenziali e adeguare progressivamente i rapporti di lavoro formalizzati, ma con trattamento economico inferiore ai minimali di legge previsti con riferimento ai contratti collettivi. In tali ipotesi è previsto che, a livello aziendale, possa essere sottoscritto un accordo sindacale di recepimento dell’accordo provinciale di riallineamento retributivo, stipulato dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali locali aderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, con i seguenti vantaggi: a) sanatoria «anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive e a titolo di fiscalizzazione di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative ovvero di sgravi contributivi»; b) estinzione dei «reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio»; c) possibilità di effettuare il versamento delle ritenute di legge, senza sanzioni e interessi, sulle somme corrisposte e non denunciate. È altresì previsto che, all’atto dell’avvenuto riallineamento, le imprese godano degli incentivi previsti per i casi di nuova occupazione.
Contratti d’area e patti territoriali. - Contratti che scaturiscono da accordi tra più soggetti pubblici (anche locali), rappresentanze di lavoratori e datori di lavoro e altri soggetti eventualmente interessati. Tali accordi hanno per scopo la realizzazione di un ambiente economico favorevole all’attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione nei settori dell’industria, dell’agroindustria, dei servizi e del turismo, attraverso condizioni di massima flessibilità amministrativa e in presenza di investimenti qualificati, nonché di relazioni sindacali e di condizioni di accesso al credito favorevoli. Si applicano a territori circoscritti, interessati da gravi crisi occupazionali. Questo tipo di contratto si differenzia dal patto territoriale, che è uno strumento della programmazione negoziata (disciplinato dall’art. 2, co. 203 e seg., della l. 662/1996), volto a coordinare interventi di tipo produttivo, promozionale e infrastrutturale ai quali concorra il finanziamento pubblico. Il patto territoriale si caratterizza per la concertazione tra i diversi attori sociali (rappresentanti delle forze sociali, degli enti locali e singoli operatori economici) finalizzata all’elaborazione di progetti concreti di sviluppo locale; è quindi uno strumento selettivo, basato su elementi qualitativi, in ordine ai tempi, agli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori e alla selezione degli obiettivi.
Contratti collettivi di lavoro