Contratto con il quale una parte (committente) affida a un’altra parte (appaltatore), verso un corrispettivo in denaro, il compimento di un’opera o di un servizio, assieme all’organizzazione dei mezzi necessari e alla gestione.
Secondo gli artt. 1655-1677 c.c., l’appaltatore è tenuto alla garanzia per i vizi e le difformità dell’opera dal progetto, a meno che essi non fossero noti al committente o facilmente riconoscibili. Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Può anche apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto (salvo il compenso dovuto all’appaltatore per i maggiori lavori eseguiti) e – stante la fiducia che deve riporre nell’opera dell’appaltatore – può recedere unilateralmente dal contratto (v. Recesso), purché tenga indenne l’appaltatore dalle spese ricevute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. In ultimo, ha il diritto di verificare l’opera compiuta prima di ricevere la consegna. Una particolare forma di responsabilità è prevista a carico dell’appaltatore di edifici o di altri beni immobili destinati a lunga durata, per la rovina totale o parziale dell’opera per vizi di costruzione o del suolo, entro dieci anni dal compimento. La morte dell’appaltatore non scioglie di regola il rapporto, che continua con i suoi eredi, salva la possibilità di recesso del committente in caso gli eredi non diano affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del servizio.
La disciplina codicistica è formata in buona parte da norme dispositive, e pertanto derogabili dalle parti: per es., se non sia diversamente stabilito, il diritto dell’appaltatore al corrispettivo sorge dopo che l’opera sia accettata dal committente, la materia necessaria a compiere l’opera deve essere fornita dall’appaltatore, il quale non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio senza l’autorizzazione del committente (art. 1656 c.c.).
Subappalto. - Il subappalto, negozio assai diffuso nella pratica degli affari, è il contratto con il quale l’appaltatore incarica un terzo (subappaltatore) di eseguire, in tutto o in parte, l’opera o il servizio che egli ha assunto; vi si applica, salvo eccezioni, la stessa disciplina del contratto base.
Autorizzazione. Diritto civile