Nel diritto pubblico romano, la più antica fra le magistrature minori, attestata dal 5° sec. a.C.: con l’introduzione del consolato, ciascuno dei 2 consoli ebbe come ausiliare un quaestor, in origine di nomina consolare poi (dal 449 a.C.) eletto annualmente dai comizi tributi; daterebbe al 409 l’ammissione alla questura dei plebei. Il numero dei q., salito a 4 nel 424 a.C. (2 come ausiliari per l’imperium domi, 2 per l’imperium militiae) e a 8 nel 267 (di essi, 4 q. italici, o classici, ebbero per compito l’allestimento della flotta e la polizia delle coste, con sede a Ostia, a Cales in Campania, a Rimini o Ravenna e forse a Lilibeo), crebbe ancora con l’aumento delle province, con la necessità di assegnare aiutanti a ogni governatore e anche per facilitare l’incremento del senato, nel quale si entrava dopo aver esercitato la carica di questore. Una lex Cornelia, di Silla, ne fissò il numero a 20, entità raddoppiata da Cesare (45 a.C.) e riportata da Augusto alla misura sillana. Gli aspiranti dovevano aver servito almeno 10 anni nelle legioni; età minima per l’eleggibilità in base alla lex Villia annalis fu 25 anni, con Silla 30 o 31; i nuovi eletti entravano in carica il 5 dicembre. Come magistrato minore, il q. non aveva sella curulis né littori, ma semplici viatores e altri ausiliari. Le funzioni più importanti erano quelle dei due quaestores urbani; in origine semplici ausiliari dei consoli, divennero in seguito una vera e propria magistratura con attribuzioni determinate: la giurisdizione in materia penale, in particolare l’inquisizione per i crimini contro la persona (quaestores parricidii) e la gestione del tesoro pubblico (aerarium populi romani) e di conseguenza la custodia del tempio di Saturno dove erano depositate le chiavi del tesoro. Tale gestione comprese la riscossione delle entrate, la revisione dei conti dei pubblicani, l’esazione delle ammende, i procedimenti contro i debitori dello Stato. Per le spese i q. provvedevano di loro arbitrio solo a quelle di ordinaria amministrazione, restando per il resto sottoposti alle direttive del senato. I due q. ausiliari dei consoli in guerra avevano prevalentemente funzioni finanziarie e amministrative, così come i quaestores nelle province. Con l’Impero la questura decadde rapidamente, poiché la giurisdizione criminale passò al praefectus urbi e al praefectus praetorio, e l’amministrazione finanziaria fu trasferita al praefectus aerarii Saturni; in età imperiale si hanno q. nell’amministrazione municipale con funzioni esclusivamente finanziarie. Nuovi tipi di q. appaiono nel Basso Impero: importante il quaestor sacri palatii, istituito da Costantino, una specie di ministro guardasigilli; con questa carica Triboniano presiedette le commissioni legislative che compilarono il Corpus giustinianeo.
Nel diritto pubblico, autorità provinciale di pubblica sicurezza alla quale è affidata, alle dipendenze del prefetto, la direzione tecnica dei servizi di polizia e di ordine pubblico della provincia Per analogia, q. delle Camere, membri degli uffici di presidenza delle Camere (in numero di tre sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica), i quali sovrintendono al cerimoniale, ai servizi e alle spese delle Camere, e in particolare al mantenimento dell’ordine durante le sedute; come gli altri membri degli uffici di presidenza, sono eletti dalle assemblee fra i rispettivi membri.