Lo scrutinio di ragionevolezza è una delle più importanti tecniche interpretative utilizzate non soltanto dalla Corte costituzionale italiana, ma anche dalle più importanti Corti europee ed extraeuropee, con particolare riferimento alla Corte suprema degli U.S.A. al Tribunale costituzionale federale tedesco.
L’emergere della ragionevolezza come limite generale della legislazione si ricollega alla perdita di centralità della legge e dalla sua sostituzione ad opera della Costituzione come fonte suprema del diritto (Fonti del diritto). In particolare, il giudizio di ragionevolezza testimonia il ruolo sempre più forte svolto dai principi costituzionali: attraverso le nuove tecniche di giudizio, come il bilanciamento costituzionale, infatti, i principi costituzionali finiscono per incidere significativamente sulla discrezionalità politica del legislatore. In virtù dello scrutinio di ragionevolezza, il sindacato giurisdizionale sulle leggi non investe più solo la legittimità, ma anche il merito delle scelte legislative ed è stato accostato da parte della dottrina alla figura dell’eccesso di potere legislativo.
Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale, sin dalle sue prime sentenze il giudizio di ragionevolezza è stato ancorato al principio di uguaglianza e, dunque, all’art. 3 Cost., verificandosi così, in primo luogo, se le differenziazioni introdotte in sede di disciplina legislativa siano compatibili con tale principio, se cioè il legislatore abbia trattato in modo diseguale soggetti (e/o fattispecie) uguali o in modo uguale casi diversi. In particolare, partendo dall’uguaglianza come presunzione di non arbitrarietà, il giudice costituzionale ha iniziato a parlare, a seconda dei casi, di ragionevolezza o di irragionevolezza della disciplina legislativa, suscitando le critiche, ad esempio, di C. Esposito, secondo il quale la Corte non avrebbe potuto sostituirsi al legislatore.
Nei decenni successivi, la Corte costituzionale italiana è andata ancora oltre ed ha iniziato ad ampliare lo scrutinio di ragionevolezza, sganciandolo dal principio di uguaglianza, e dichiarando incostituzionale una disposizione o una norma (Disposizione e norma) non più in virtù dell’art. 3, co. 1, Cost., ma perché irragionevole tout court. In molti casi, poi, la ragionevolezza è stata invocata per respingere la questione di costituzionalità proposta.