Il ricorso amministrativo è un rimedio amministrativo per risolvere una controversia che normalmente fa seguito a un’istanza diretta a ottenere l’annullamento, la revoca o la riforma di un atto amministrativo che il ricorrente considera lesivo dei propri interessi. La decisione che interviene sui ricorsi amministrativi è espressione della funzione giustiziale dell’amministrazione: attraverso questa si consente all’amministrazione di risolvere nel proprio seno eventuali controversie e al tempo stesso si offre agli amministrati una sede amministrativa (pertanto meno dispendiosa) per realizzare obiettivi di tutela; infine, attraverso il ricorso in sede amministrativa (in particolare, nel ricorso gerarchico), possono essere valutate ragioni attinenti al merito dell’azione amministrativa, che in sede giurisdizionale non potrebbero essere considerate.
Con i ricorsi amministrativi si possono far valere eventuali lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi. Inoltre, possono essere dedotti tanto vizi di legittimità quanto – nel caso dei ricorsi gerarchici – vizi di merito (sulle caratteristiche e le tipologie di giurisdizione amministrativa si veda, invece, Giurisdizione amministrativa)
In particolare, si usa distinguere tra i ricorsi amministrativi ordinari, i quali sono condizione perché si formi un provvedimento definitivo, e i ricorsi amministrativi straordinari, che presuppongono che si rivolgano contro un provvedimento amministrativo definitivo. Dalla legge istitutiva dei TAR non è più richiesta la definitività dell’atto come presupposto del ricorso giurisdizionale.
Tra i ricorsi ordinari si distinguono, inoltre, quelli che presentano un carattere impugnatorio e ricorsi non impugnatori. I ricorsi impugnatori sono diretti alla stessa autorità che ha emanato l’atto (opposizione, su cui v. Opposizione. Diritto amministrativo) o ad altra autorità; nel secondo caso, l’altra autorità può essere il superiore gerarchico dell’autorità che ha adottato l’atto impugnato (e in tal caso si ha un ricorso gerarchico), oppure una autorità diversa, indicata dalla legge al di fuori dell’ordine gerarchico (in tal caso si ha un ricorso gerarchico improprio).
Tra i ricorsi ordinari l’unico che riveste un carattere generale è proprio il ricorso gerarchico. Eccezionale e atipica è, invece, la figura del ricorso non impugnatorio. Si ha, inoltre, unico tra i ricorsi straordinari, il ricorso straordinario al presidente della Repubblica, rimedio extra ordinem in regime di alternatività con il ricorso giurisdizionale.
Il procedimento volto alla decisione di un ricorso amministrativo rientra nell’ambito dei procedimenti amministrativi di secondo grado, diretti cioè a ottenere il riesame di un precedente atto amministrativo. Il soggetto che presenta il ricorso deve avere legittimazione a ricorrere e deve poter vantare la lesione di un interesse personale e attuale. Il ricorso deve essere redatto in forma scritta e diretto all’autorità competente per la decisione: deve contenere le generalità del ricorrente, l’indicazione dell’atto impugnato e dei motivi di ricorso, il provvedimento domandato (annullamento, revoca, modifica dell’atto), la sottoscrizione del ricorrente.
L’istruttoria del procedimento di decisione del ricorso è informata al principio del contraddittorio: i ricorsi amministrativi presentano, infatti, carattere contenzioso pur avendo natura amministrativa e non giurisdizionale. Il ricorso viene deciso con decreto motivato. La decisione è un provvedimento amministrativo, soggetto al relativo regime, in particolare riguardo alla impugnabilità.
Opposizione. Diritto amministrativo