Rimedio amministrativo rivolto al Presidente della Repubblica contro i provvedimenti definitivi (quando non sia esperibile o sia stato già esperito il ricorso in via gerarchica) per motivi di legittimità.
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è configurato secondo un regime di alternatività con il ricorso giurisdizionale. Nell’ottica del legislatore di preferenza per i rimedi giurisdizionali, ritenuti forme di tutela del cittadino più raffinate ed efficaci, è stata prevista la possibilità, per cointeressati, controinteressati e amministrazione resistente (quanto meno nel caso si tratti di ente pubblico diverso dallo Stato), di chiedere la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo.
Il ricorso deve essere presentato entro centoventi giorni dalla comunicazione (notificazione, pubblicazione o piena conoscenza) del provvedimento definitivo.
Tale rimedio è definito straordinario perché, come accennato, presuppone che sia esaurita la possibilità di esperire altri rimedi amministrativi, essendo infatti ammesso nei confronti di atti amministrativi definitivi; è stato tradizionalmente classificato come un rimedio impugnatorio, in quanto finalizzato all’annullamento di un provvedimento (benché sia stato ammesso anche nei confronti di ipotesi di silenzio-inadempimento), ed eliminatorio, in quanto comporta, in caso di accoglimento, solo decisioni di annullamento; infine, è proponibile, a tutela di interessi legittimi e diritti soggettivi, soltanto per vizi di legittimità.
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), la giurisprudenza affermava il carattere generale del rimedio in esame, da cui ne conseguiva l’esperibilità in tutti i casi in cui ciò non fosse espressamente escluso dalla legge e, comunque, anche nelle materie devolute alla giurisdizione ordinaria tra cui, ad esempio, le controversie aventi ad oggetto atti di gestione del rapporto di impiego privatizzato, salve le ipotesi in cui erano attribuite al giudice ordinario competenze speciali e funzionali (nel qual caso si riteneva che il legislatore avesse voluto escludere il rimedio del ricorso straordinario).
A seguito dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, il quale in particolare dispone (all’art. 7, comma 8) che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica "è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa", deve ritenersi che non sia più proponibile un ricorso straordinario per una controversia rientrante nella giurisdizione dell’A.G.O.
Da ultimo, l’art. 120, comma 1, c.p.a. ha stabilito che gli atti concernenti le procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso ai Tar e, quindi, ha codificato l’esclusione del ricorso straordinario in tale materia.
Il procedimento del ricorso straordinario prevede che sia adottato, nel corso dell’istruttoria, un parere obbligatorio del Consiglio di Stato: se il Ministro intenda discostarsene deve sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri.
La decisione, formulata come proposta di decreto al Presidente della Repubblica, è assunta dal competente Ministro sulla base del predetto parere.
Il ricorso straordinario è deciso con decreto del Presidente della Repubblica.