I servizi di informazione e sicurezza, o servizi segreti, sono organismi militari o civili che svolgono attività di spionaggio, controspionaggio e più in generale raccolta di informazioni a fini di tutela della sicurezza dello Stato.
In Italia il primo servizio di sicurezza, denominato Ufficio I (Informazioni) fu istituito nel 1863. Sciolto tre anni dopo, fu ricostituito nel 1900. Nel R.D. n. 60 del 6 febbraio 1927 era prevista l’esistenza di un ufficio denominato SIM (Servizio Informazioni Militari). Servizi analoghi furono istituiti in marina (SIS) e in aeronautica (SIA). Dopo la guerra il servizio informazioni fu gradualmente ricostituito e nel 1949 il ministro della Difesa provvide alla costituzione di un s. centrale unico alle dirette dipendenze del capo di Stato Maggiore della Difesa (SIFAR, Servizio Informazioni delle Forze Armate). In tale occasione fu prevista la costituzione, presso ciascuna forza armata, di una Sezione Informazioni Operativa e Situazione (SIOS), alle dirette dipendenze di ciascun capo di Stato Maggiore. Il servizio fu gradualmente ampliato negli organi e nelle funzioni, fino a quando, in seguito a un presunto golpe che sarebbe stato pronto a scattare nell’estate del 1964, si procedette al suo riordinamento con il d.P.R. n. 1477 del 18 novembre 1965 e al servizio fu attribuita la denominazione di Servizio Informazioni Difesa (SID).
Dopo un lungo iter parlamentare, la l. n. 801 del 24 ottobre 1977 riordinò completamente i servizi per le informazioni e la sicurezza. La nuova normativa prevedeva la duplicità dei s. segreti: furono creati il SISMI (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare) e il SISDE (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica). La legge demandava al presidente del Consiglio l’alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza (art. 1). Alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio fu istituito il CESIS (Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza) con il compito, tra l’altro, di fornire al presidente del Consiglio tutti gli elementi necessari per il coordinamento dell’attività dei servizi segreti (art. 3). Fu inoltre istituito un Comitato Parlamentare per i Servizi di Informazione e Sicurezza (COPASIS), composto da 4 deputati e 4 senatori, per il controllo sull’applicazione dei principi stabiliti dalla stessa legge (art. 11). Successivamente (l. n. 25/1997) le 3 SIOS furono riunificate nel RIS-Difesa (Reparto Informazione e Sicurezza).
Un’ulteriore riforma (l. n. 124/2007; modificata dal d.l. 85/2008, convertito con modifiche dalla l. n. 121/2008, e dal d.l. n. 78/2009, convertito con modifiche dalla l. n. 102/2009) ha ridefinito la struttura dei s. di informazione e sicurezza nazionali. A SISMI e SISDE si sono sostituiti l’AISE (Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna) e l’AISI (Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna), competenti rispettivamente per le operazioni all’estero e sul territorio nazionale. La direzione e la responsabilità ultima dei servizi è rimasta del presidente del Consiglio, mentre compiti di coordinamento sono stati demandati al DIS (Dipartimento dell’Informazione per la Sicurezza), che ha sostituito il CESIS. Al COPASIS è subentrato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, i cui componenti sono passati da 8 a 10.