Nell’ordinamento italiano, il diritto dei lavoratori all’igiene e alla sicurezza sul luogo di lavoro trova espresso fondamento nella Carta costituzionale. In particolare, gli art. 32 e 41 Cost. tutelano la salute non solo in quanto fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, ma anche come limite al libero esercizio dell’iniziativa economica privata. Tale principio ha trovato inoltre riconoscimento normativo nell’art. 2087 c.c., che sancisce il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile sul luogo di lavoro e il correlato obbligo di ricorrere alla migliore scienza ed esperienza, attribuendo al datore di lavoro una funzione di garanzia in ordine alla realizzazione della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore. La genericità dell’obbligo di sicurezza disposto dall’art. 2087 c.c. ha presto evidenziato la necessità di integrare il quadro normativo con disposizioni più specifiche e più tecniche. Così, dietro l’impulso della l. n. 51/1955 – che delegava al governo il compito di intervenire in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro – è stata emanata una serie di provvedimenti di carattere sia generale (d.p.r. n. 547/1955; d.p.r. n. 302/1956; d.p.r. n. 303/1956) sia speciale (d.p.r. n. 164/1956; d.p.r. n. 320/1956; d.p.r. n. 321/1956; d.p.r. n. 322/1956; d.p.r. n. 323/1956). Ma la vera svolta in materia di legislazione antinfortunistica si è avuta con il d. lgs. n. 626/1994 (e successive modificazioni ed integrazioni) che, recependo una serie di direttive comunitarie, ha introdotto la logica dell’anticipazione dei rischi e della prevenzione degli infortuni. L’esigenza di procedere a una ridefinizione organica della materia e di rendere effettiva la normativa prevenzionistica – a fronte dei mutamenti del contesto economico-produttivo e dell’alto numero di incidenti sui luoghi di lavoro – ha portato il legislatore alla emanazione del d. lgs. n. 81/2008, che si configura come un Testo Unico in materia. Esso è composto di 306 articoli, distribuiti in 13 titoli, e di 51 Allegati, e mira a realizzare un sistema di prevenzione attraverso la valutazione, la riduzione e il controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il campo di applicazione della normativa è esteso a tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici o familiari. La prevenzione si ispira a un modello «compartecipativo», che prevede cioè la partecipazione attiva di diversi soggetti: datore di lavoro, dirigenti, personale preposto alla prevenzione e protezione dai rischi, medici, rappresentanti per la sicurezza, lavoratori. Ai fini dell’effettività della disciplina, grande rilievo viene dato all’informazione e alla formazione dei lavoratori, pur individuando nel datore di lavoro, in colui che esercita, in concreto, i poteri decisionali e di spesa nell’ambito dell’organizzazione aziendale o dell’unità produttiva il principale fattore della sicurezza aziendale. Un’importante novità è rappresentata dall’istituto della delega di funzioni, valida nella misura in cui siano rispettati determinati requisiti formali nonché di professionalità e di autonomia del delegato. Con riferimento alle misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, è confermato l’impianto previgente, a partire dall’obbligo, non delegabile, di procedere alla valutazione dei rischi e all’elaborazione del relativo documento. Complessivamente appesantito è l’apparato sanzionatorio.
Tutela della salute. Diritto del lavoro