L’agenzia amministrativa è una struttura organizzativa, strettamente collegata a un singolo ministero di riferimento (su cui si veda Ministro e ministero. Diritto amministrativo), che svolge attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici, e opera al servizio di tutte le amministrazioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale.
Le prime agenzie furono istituite a livello nazionale alla fine degli anni 1980, e in seguito ne furono introdotte altre, a livello regionale e locale (agenzie per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; agenzie per i trasporti terrestri e delle infrastrutture; agenzie per la formazione e l’istruzione professionale; agenzie fiscali; agenzia italiana del farmaco; agenzia nazionale per la sicurezza del volo; agenzia per i servizi sanitari regionali; agenzia autonoma dei segretari comunali e provinciali; agenzia spaziale italiana; agenzia per le erogazioni in agricoltura; agenzia per la rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni).
I tratti fondamentali e i modelli di agenzie. - Il d.lgs. n. 300/1999 (titolo II) ha introdotto una disciplina generale di riferimento, applicabile a tutte le tipologie di agenzie, salvo alcune eccezioni sottoposte a norme speciali (agenzie fiscali).
Di norma, le agenzie amministrative non sono dotate di personalità giuridica, ma hanno una notevole autonomia di bilancio, organizzativa e funzionale, nei limiti stabiliti dalla legge; dispongono di propri organi di gestione (direttore generale, comitato direttivo o di gestione) e di controllo interno (collegio dei revisori, organo di controllo della gestione); sono sottoposte al potere di indirizzo e di vigilanza del ministro competente, il quale approva i programmi di attività, dei bilanci e dei rendiconti delle agenzie secondo modalità idonee a garantire l’autonomia delle stesse. I rapporti tra agenzia e ministero sono regolati da apposite convenzioni, stipulate fra il ministro competente e il direttore generale delle agenzie medesime, nelle quali sono prefissati gli obiettivi specifici e i risultati da raggiungere in un determinato arco di tempo, l’entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all’agenzia, le modalità di verifica dei risultati di gestione. Le agenzie sono altresì sottoposte al controllo della Corte dei conti.
Nel 2003, con il d.lgs. n. 173, sono stati distinti due modelli di agenzie amministrative: le agenzie sottoposte alla disciplina generale del d.lgs. n. 300/1999 (artt. 3 e 8), e le agenzie soggette a norme speciali, individuate e disciplinate agli art. 61 e ss. del titolo V dello stesso decreto, che derogano le disposizioni generali soprattutto per quanto attiene ai profili relativi allo statuto, ai rapporti con il ministro, al personale, alla finanza e ai controlli. In particolare, le agenzie fiscali (delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio) sono dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di una più forte autonomia.
Agenzia delle entrate. - Ente pubblico non economico, ha ereditato tutte le competenze che in passato facevano capo alle articolazioni centrali e periferiche del Ministero delle Finanze. È dotata di autonomia, ma funzionalmente collegata all’organo politico; i rapporti tra titolare della funzione di direzione politica e titolare della funzione amministrativa sono regolati da apposita convenzione. L’Agenzia delle entrate è articolata su tutto il territorio nazionale e suddivisa in strutture centrali (che svolgono funzioni di indirizzo e coordinamento per garantire l’uniformità dell’attività amministrativa, nel rispetto della legge e degli obiettivi di politica fiscale fissati dal Ministero), direzioni regionali (operanti in ciascuna regione con competenze di indirizzo e controllo delle strutture periferiche) e uffici locali (ai quali è demandata la funzione operativa).*
Autorità amministrative indipendenti
Ministro e ministero. Diritto amministrativo