Il diritto costituzionale italiano conosce diverse forme di Immunità. Una prima categoria concerne i deputati, la c.d. immunità parlamentare (art. 68 Cost.; Autorizzazione a procedere. Diritto costituzionale; Insindacabilità parlamentare). Una seconda categoria di immunità è quella che riguarda invece il Presidente della Repubblica, il quale è irresponsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni (art. 90 Cost.; Controfirma ministeriale). Si discute se per gli atti extrafunzionali, cioè per gli atti esterni all’esercizio delle sue funzioni, il Presidente della Repubblica possa essere chiamato a risponderne come un normale cittadino. La dottrina è concorde nell’affermare la responsabilità per quanto riguarda gli illeciti civili, mentre è divisa rispetto a quelli penali: a una tesi positiva, se ne contrappone una negativa. In particolare, secondo quest’ultima, l’azione penale sarebbe improcedibile fino a che il Presidente della Repubblica rimane in carica, salvo riprendere il suo corso dopo la fine del mandato. Va detto che la Cassazione ha affermato che l’immunità del Presidente della Repubblica in sede penale, civile e amministrativa si estende anche agli atti strumentali o accessori a quelli compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.
Una peculiare forma di immunità era quella prevista dalla l. n. 140/2003 (c.d. legge Schifani), che prevedeva la sospensione obbligatoria di qualsiasi processo penale nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Presidente del Senato della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente della Corte Costituzionale, anche per i reati commessi prima dell’assunzione del mandato. La Corte costituzionale ha dichiarato nel 2004 costituzionalmente illegittima tale legge per violazione del diritto di difesa dell’imputato e della parte civile.
Tale bocciatura non ha, però, fermato il proposito di ripristinare un meccanismo di sospensione automatica dei processi delle più alte cariche politiche. Nella XVI legislatura, infatti, è stata approvata la l. n. 124/2008 (c.d. legge Alfano), tesa ad introdurre nuovamente la sospensione automatica dei processi in corso per il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei ministri. Le uniche differenze con la precedente normativa riguardavano la possibilità per l’imputato di rinunciare alla sospensione e la possibilità per la parte civile di trasferire l’azione in sede civile. Tuttavia, anche la l. n. 124/2010 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3 e 138 Cost., affermandosi la necessità per il legislatore di procedere con legge di revisione costituzionale e non con legge ordinaria al fine di introdurre eventuali immunità personali non previste nel testo della Costituzione.