Situazione di un territorio preso in possesso da parte di uno Stato cui detto territorio non appartiene in sovranità (Territorio. Diritto internazionale).
Gli effetti di diritto internazionale prodotti dall’occupazione possono essere diversi, a seconda della diversa posizione giuridica originaria del territorio: nel caso, cioè, che esso non appartenga in sovranità ad alcun altro Stato (occupazione di territorio nullius); ovvero, nel caso che faccia parte del territorio di un altro Stato (occupazione di territorio altrui). Nell’una e nell’altra ipotesi, affinché l’occupazione costituisca una situazione giuridica, occorre che essa sia effettiva, ossia che lo Stato occupante sia realmente in condizione di assicurare il controllo e di esercitare i poteri previsti dal diritto internazionale sul territorio occupato.
Occupazione di territorio nullius. - L’occupazione di un territorio non sottoposto alla sovranità di alcuno Stato è compiuta allo scopo di acquistare la sovranità su di esso. In tal caso, l’occupazione è un modo di acquisto originario del territorio, in quanto non implica alcun trasferimento di sovranità da uno Stato ad un altro Stato. L’occupazione deve accompagnarsi alla volontà di acquistare la sovranità del territorio (animus possidendi) e non può consistere solo in atti formali o simbolici, quali la pubblicazione di proclami o l’innalzamento della bandiera, ma deve affermarsi concretamente, con l’istituzione di organi idonei a esercitare la potestà di governo sul territorio in modo effettivo e permanente.
La semplice ‘scoperta’ del territorio, non trasformatasi in occupazione effettiva, non costituisce titolo sufficiente né all’acquisto del territorio, né alla priorità per l’acquisto stesso. Tale forma di occupazione ha ormai valore puramente storico, legato al periodo delle grandi scoperte geografiche e dell’espansione coloniale.
Occupazione di territorio altrui. - L’occupazione di un territorio appartenente in sovranità ad un altro Stato può assumere varie qualificazioni giuridiche; sono da menzionare, in particolare: l’occupazione bellica, l’occupazione armistiziale, l’occupazione convenzionale post-bellica.
Le fonti principali delle norme internazionali in materia di occupazione bellica sono il regolamento allegato alla IV Convenzione dell’Aia del 18 ottobre 1907 (art. 43 e seg.), la IV convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 sulla protezione dei civili in tempo di guerra (art. 47 e seg.) e il I protocollo aggiuntivo alle convenzioni di Ginevra, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali del 1977 (art. 52 e seg.) (Diritto umanitario). L’occupazione bellica è una situazione provvisoria, destinata a cessare con la conclusione della guerra. Il territorio occupato continua ad appartenere in sovranità allo Stato che subisce l’occupazione; e, nella misura in cui l’assoluta necessità bellica non vi si opponga, l’ordinamento giuridico e il sistema amministrativo-giudiziario dello Stato occupato restano in vigore.
In passato, l’occupazione bellica poteva concludersi anche con l’annessione del territorio occupato allo Stato occupante, in caso di debellatio dello Stato occupato; tale conseguenza dell’occupazione bellica non è invece ammessa nel diritto internazionale contemporaneo, nel quale vige il divieto dell’uso della forza nelle relazioni fra Stati e, in particolare, la qualificazione della guerra di aggressione come crimine internazionale (Guerra; Aggressione. Diritto internazionale).
L’occupazione armistiziale è quella che si prolunga dopo la conclusione di una convenzione di armistizio fra la potenza occupante e quella che subisce l’occupazione stessa. Si differenzia dall’occupazione bellica nella misura in cui le clausole della convenzione di armistizio e le successive intese eventualmente intercorse fra Stato occupante e Stato occupato stabiliscano una disciplina diversa da quella di diritto internazionale generale.
Territorio. Diritto internazionale