In Italia, la normativa volta al sostegno dell’occupazione è stata oggetto, a partire dagli anni 1990, di una riforma strutturale che ha coinvolto diversi aspetti, tra cui l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, le pari opportunità, i servizi per l’impiego. Dal punto di vista della competenza istituzionale, la gestione dei servizi offerti ai cittadini e l’individuazione delle misure di politica attiva sono stati delegati, nel rispetto del principio di sussidiarietà, alle Regioni e agli enti territoriali, al fine di meglio rispondere alle esigenze effettive del territorio. Con il d. lgs. n. 276/2003, attuativo della legge delega 30/2003, il legislatore ha perseguito l’obiettivo di rendere più flessibile il mercato del lavoro, migliorandone l’efficienza, sostenendo politiche attive per il lavoro e favorendo la diminuzione del tasso di disoccupazione. Una delle innovazioni più rilevanti, che hanno riguardato sia l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, sia i servizi per l’impiego, è consistita nel riconoscimento di nuovi soggetti di intermediazione: le agenzie per il lavoro. L’attività di intermediazione può essere svolta anche da università, pubbliche e private, e da fondazioni universitarie, alle quali l’autorizzazione è concessa ope legis, nonché da Comuni e Camere di commercio, scuole di secondo grado, associazioni sindacali a livello nazionale, enti bilaterali, associazioni private riconosciute ecc., che possono ottenere le autorizzazioni sulla base di requisiti ridotti. Il d. lgs. n. 276/2003 ha così reso operativa la riforma dei servizi per l’impiego, delineando un nuovo mercato del lavoro nel quale i tradizionali operatori pubblici (i centri per l’impiego) e i soggetti privati autorizzati svolgono la propria attività in regime di competizione e di concorrenza. Anche le norme sul collocamento ordinario e obbligatorio sono state oggetto di innovazione. In particolare, il d. lgs. n. 469/1997 ha conferito alle Regioni e alle Province le funzioni e i compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, mentre il d.p.r. n. 442/2000 e il d. lgs. n. 181/2000 hanno semplificato le procedure sul collocamento (vedi: collocamento diritto del lavoro). Con riferimento al collocamento obbligatorio, la l. 68/1999 si è inoltre preoccupata di attuare la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone diversamente abili (Disabili. Diritto del lavoro). Il d. lgs. n. 276/2003 (con successive modifiche e integrazioni) ha altresì previsto e valorizzato nuove forme contrattuali volte a favorire l’occupazione attraverso l’introduzione di strumenti di flessibilità del lavoro. In particolare, sono state introdotte o riformate alcune tipologie contrattuali, quali la somministrazione di lavoro, l’appalto di servizi, il contratto a orario modulato, il contratto a tempo parziale, il lavoro ripartito e intermittente; il contratto di inserimento, che sostituisce il contratto di formazione e lavoro e si rivolge soprattutto alle donne delle aree svantaggiate e ai lavoratori più anziani. È stata poi riformata la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative, mediante la previsione della riconducibilità delle stesse a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa. Con più specifico riferimento all’occupazione giovanile particolare rilievo assume il nuovo ruolo attribuito dal d. lgs. n. 276/2003 al contratto di apprendistato. Ulteriori misure sono state introdotte, in questa materia, dal d.l. n. 185 /2008 (l. n. 2/2009), che ha previsto, tra le varie misure straordinarie volte a fronteggiare la disoccupazione, l’istituzione di un Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile. Infine, nell’ambito degli interventi volti a promuovere le pari opportunità, la l. n. 53/2000 ha recato disposizioni a sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, mirando, tra l’altro, a consentire ai genitori una reale distribuzione dei compiti di cura dei figli, con un sistema di tutele molto più ampio di quello previsto dalle norme preesistenti.