Individui che, per ragioni essenzialmente politiche, ma anche economiche e sociali, sono costretti ad abbandonare lo Stato di cui sono cittadini e dove risiedono, per cercare rifugio in uno Stato straniero.
Gli stessi possono eventualmente chiedere asilo allo Stato di rifugio o ad altri Stati, ove ne ricorrano le condizioni (Diritto d’asilo. Diritto internazionale), ma le due ipotesi, come pure lo status giuridico di rifugiato e quello di richiedente asilo vanno comunque tenuti distinti.
Cenni storici. - I primi strumenti internazionali in materia di rifugiati furono elaborati, nel quadro della Società delle Nazioni, nel tentativo di rispondere a situazioni particolari: il Consiglio della Società delle Nazioni adottò una prima risoluzione sui rifugiati il 26 febbraio 1921 e successivamente, il 27 giugno dello stesso anno, decise la costituzione di un Alto commissariato per i rifugiati. Successivamente, sempre nell’ambito della Società delle Nazioni, furono adottati ulteriori strumenti internazionali: l’accordo del 12 maggio 1926, sui rifugiati russi e armeni; l’accordo del 30 giugno 1928, sui rifugiati assiri o assiro-caldei e turchi e, nel corso degli anni 1930, la Convenzione del 28 ottobre 1933, sui rifugiati spagnoli; la Convenzione del 10 febbraio 1938, sui rifugiati provenienti dalla Germania; il Protocollo del 14 settembre 1939, sui rifugiati austriaci.
Al termine della seconda guerra mondiale, le potenze alleate crearono l’UNRRA (United Nations Rehabilitation Relief Agency), che si occupò, fino al 1947, del rimpatrio dei prigionieri di guerra e di determinate categorie di rifugiati. Dopo l’istituzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’Assemblea generale di tale Organizzazione trasferì le competenze dell’UNRRA e dell’Alto commissariato istituito nel 1939 all’Organizzazione internazionale per i rifugiati, con mandato limitato fino al 1952. In vista dello scadere di tale termine, l’Assemblea generale diede vita, il 3 dicembre 1949, all’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
La Convenzione di Ginevra sui rifugiati. - Il quadro della disciplina internazionale è stato completato dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati, successivamente integrata per mezzo di un protocollo aggiuntivo, adottato a New York il 31 gennaio 1967, che ha anche definito la nozione di rifugiato dal punto di vista del diritto internazionale.
In base a tale disposizione, per rifugiato si intende la persona che si trova fuori del paese di cui è cittadino (se apolide, del paese di residenza abituale), temendo a ragione di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, e che non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di quel paese.
Tali requisiti individuano la figura del rifugiato politico in senso stretto e riflettono in misura rilevante il contesto storico in cui sono stati adottati. La Convenzione di Ginevra, infatti, era nata per affrontare il problema dei rifugiati in Europa dopo la seconda guerra mondiale. Ma all’indomani della decolonizzazione il fenomeno dei rifugiati si è manifestato in prevalenza fuori dall’Europa: lotte armate, guerre civili, calamità naturali e situazioni di povertà endemica e insostenibile hanno provocato un nuovo flusso di rifugiati dalle zone di crisi dell’Africa, dell’Asia e dell’America latina verso i paesi limitrofi e quelli industrializzati. Si tratta dei rifugiati economici o rifugiati de facto, destinati a restare fuori dalla tutela della Convenzione.
L’evoluzione normativa. - La Convenzione che regola aspetti specifici della questione dei rifugiati in Africa, adottata nel 1969 dall’Organizzazione per l’unità africana, oggi Unione Africana, e la Convenzione sullo status dei rifugiati negli Stati arabi, adottata dalla Lega degli Stati arabi nel 1994, hanno proposto una definizione di rifugiato più ampia rispetto a quella data dalla Convenzione di Ginevra del 1951.
La definizione di rifugiato ha inoltre subito un’estensione sul piano operativo, anche tramite l’azione dell’ACNUR che, fin dalla metà degli anni 1950, ha ampliato il proprio mandato anche a gruppi di persone che varcano una frontiera internazionale in conseguenza di conflitti, o mutamenti radicali di carattere politico, sociale o economico nei loro paesi di origine e che sono sprovvisti della protezione dei propri governi.
A partire dagli anni 1990 si è registrato un aumento crescente del numero dei rifugiati che, a causa di guerre civili e persecuzioni etniche e religiose, sono stati costretti ad abbandonare i loro paesi, nelle zone di crisi del Medio Oriente, dell’Asia meridionale e orientale, dell’Africa, dell’America latina e della stessa Europa, soprattutto a seguito delle guerre nelle repubbliche ex iugoslave, cercando asilo nei paesi limitrofi.
Voci correlate
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per il rifugiati
Rifugiati. Diritto dell’Unione Europea