Complesso di interventi di pubblico interesse (tecnici, igienici, demografici, economici), finalizzati al risanamento di aree territoriali improduttive o dissestate attraverso opere e attività coordinate di trasformazione di terreni, sistemazione di flussi d’acqua e realizzazione di infrastrutture. In origine, la b. aveva la funzione specifica di rendere salubri terreni paludosi; successivamente venne finalizzata al miglioramento di aree agricole e la sua portata si ampliò progressivamente fino a comprendere il riassetto complessivo di un determinato territorio.
Prevista in forma generica dall’art. 44 della Costituzione, la b. trova la disciplina di riferimento nell’ancora vigente r.d. 215/1933, contenente norme sulla b. integrale, al quale si sono successivamente aggiunte le disposizioni degli art. 857-865 del codice civile, mentre l’art. 117 della Costituzione ha attribuito alle regioni la competenza in materia di b., che si è concretamente realizzata con il d.p.r. 616/1977. Le norme individuano fra i terreni che possono essere oggetto di b. quelli che si trovano in un comprensorio dove vi siano laghi, stagni, paludi o in aree montane dissestate per cause idrogeologiche e forestali, o in zone estensivamente coltivate per gravi cause di ordine fisico o sociale. Le amministrazioni pubbliche competenti determinano tali aree attraverso la perimetrazione della zona e stabiliscono gli interventi che devono essere eseguiti mediante l’adozione di un piano generale di bonifica. La realizzazione degli interventi è ripartita tra pubblici poteri, consorzi di b. e proprietari privati. In particolare, ai pubblici poteri spetta la realizzazione delle grandi infrastrutture, ai consorzi l’esecuzione e la manutenzione delle opere di interesse comune a più fondi, e ai privati lo svolgimento delle attività di interesse comune o particolare da realizzarsi sui propri terreni.
La b. rientra fra le funzioni sociali della proprietà privata (art. 42 Cost.). In tal senso, il proprietario di un terreno è obbligato al compimento di tutte le opere necessarie alla b., che possono essere eseguite direttamente dal proprietario oppure essere affidate ai consorzi; la mancata realizzazione delle opere entro il termine stabilito nei piani di b. determina l’espropriazione del fondo.
Nei paesi sviluppati, già a partire dagli anni 1970, la b., intesa come insieme di pratiche e di interventi volti a rendere coltivabili aree che nelle condizioni in cui si trovano non lo sono, e quindi, in definitiva, ad ampliare la superficie agraria, ha perduto gran parte della sua importanza e la tendenza è venuta accentuandosi nei decenni successivi. Ciò è dovuto al fatto che la ‘fame di terra’ che si era manifestata a partire dalla fine dell’Ottocento è diminuita, fino a cessare del tutto, dopo la Seconda guerra mondiale, sia per il massiccio fenomeno di esodo agricolo causato dall’industrializzazione e dalla terziarizzazione, sia per i progressi tecnici compiuti e il conseguente aumento delle rese agricole unitarie, con una sempre minore incidenza del fattore terra rispetto agli altri inputs produttivi. Inoltre, siccome la b. tradizionale era principalmente b. idraulica, cioè prosciugamento di zone con insufficiente scorrimento d’acqua, essa ha risentito del mutato atteggiamento verso tali zone, considerate non più tanto come aree da trasformare e risanare quanto piuttosto come beni ambientali da conservare per un migliore equilibrio ecologico ed eventualmente da destinare a usi alternativi (acquicoltura, ricreazione, turismo), comunque diversi da quello agricolo.
Del tutto diversa è la situazione nei paesi sottosviluppati o in via di sviluppo, dove la pressione demografica sulla superficie agraria è, al contrario, ancora assai forte, sia per il persistente sostenuto aumento della popolazione sia per la scarsa incidenza delle attività extra-agricole. In tali paesi, e segnatamente in quelli dove si sono manifestati fenomeni di desertificazione, gli interventi di acquisizione di nuove terre per l’agricoltura, in definitiva interventi di b., sono stati e sono tuttora numerosi.
In metallurgia, trattamento termico applicato in particolare agli acciai speciali ( acciai da b.) per migliorarne le caratteristiche meccaniche: consiste in una tempra di durezza seguita da un rinvenimento, tale da indurre nel materiale un forte aumento di tenacità. Trattamento analogo si pratica anche su alcune leghe leggere (duralluminio).