Enti a partecipazione necessaria rientranti nella più ampia categoria degli enti pubblici associativi, caratterizzati soprattutto da un’organizzazione di tipo assembleare per cui tutti i soggetti facenti parte del gruppo determinano la vita dell’ente. Per quanto l’avviamento a una libera professione e il relativo esercizio costituiscano manifestazioni della libertà individuale, riconosciuta come principio generale dal nostro ordinamento ed espressione del diritto al lavoro previsto tra i principi fondamentali della Costituzione (art. 4), tuttavia l’interesse pubblico richiede che l’esercizio delle libere professioni sia subordinato all’accertamento, da parte di organi competenti, di requisiti e condizioni che, con riferimento ai singoli professionisti, garantiscano tecnicamente e moralmente il regolare e buon esercizio della singola professione. Quest’ultimo, pertanto, è condizionato dall’iscrizione del professionista in un apposito albo relativo al tipo di attività professionale esercitata. Sono da ricordare, tra gli ordini professionali, quelli degli avvocati, dei medici, dei farmacisti, degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, dei ragionieri e dottori commercialisti, degli attuari, dei geometri, dei periti agrari, dei periti industriali, dei giornalisti. Gli ordini hanno una organizzazione in genere costante, costituita soprattutto da organi collegiali, il primo dei quali è l’assemblea degli iscritti che svolge funzioni di corpo elettorale per l’autogoverno del gruppo. Gli ordini sono di solito organizzati in enti locali, eletti dai liberi professionisti iscritti, e in consigli nazionali, eletti dagli enti locali. I consigli nazionali funzionano per la maggior parte presso il ministero della Giustizia. Gli ordini locali provvedono alla tenuta degli albi professionali, all’esercizio del potere disciplinare sugli iscritti e hanno, infine, la funzione di imporre tasse per l’esercizio della professione e di emettere pareri circa gli onorari dovuti dai clienti per determinate prestazioni professionali. L’iscrizione in un albo è provvedimento (ammissione amministrativa) in forza del quale un privato, che ne abbia fatto richiesta, viene con atto unilaterale del collegio od ordine competente assunto, previo accertamento delle condizioni di legge, in un’organizzazione, fonte di diritti e doveri per il medesimo: è provvedimento revocabile. L’esercizio del potere disciplinare può condurre a varie sanzioni nei confronti dell’iscritto che abbia compiuto atti incompatibili con l’appartenenza a un ordine: esse possono essere, tra le altre e le più gravi, la sospensione dall’esercizio della professione e la radiazione dall’albo. Sono comunque previste a favore dei singoli iscritti procedure per impugnare i provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. A questo proposito i consigli nazionali, che decidono sui ricorsi contro i provvedimenti summenzionati, sono ritenuti organi di giurisdizione speciale: sono inoltre sottoposti alla vigilanza del ministero della Giustizia o (per gli ordini medico-sanitari) del ministero della Salute. Per quanto concerne il potere di imporre tasse, è da notare che queste consistono nelle tasse annuali d’iscrizione, in quelle per particolari certificazioni e per i pareri richiesti in tema di liquidazione degli onorari a favore dei professionisti iscritti.
Professioni intellettuali e subordinazione