(PEX) Istituto dell’ordinamento tributario interno sorto dall’esigenza di porre rimedio al fenomeno della doppia imposizione economica sui redditi delle società di capitali. La sua ratio è rinvenibile nell’esistenza di un nesso tra plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali e utili conseguiti dalle società partecipate. Essendo, infatti, il valore fiscale della partecipazione strettamente legato agli utili realizzati dalla partecipata, risulta coerente che entrambe le componenti di reddito condividano un identico trattamento fiscale. L’art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi sancisce un regime di esenzione da imposizione, riguardante le plusvalenze patrimoniali relative a cessioni di partecipazioni in società soggette a IRES e in società di persone (escluse le società semplici), nonché di strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell’art. 44 del testo unico, e di contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza (di cui all’art. 109). L’esenzione è collegata all’esistenza di 4 requisiti, 2 di carattere soggettivo, riferibili alla società partecipante (e disciplinati dall’art. 87, co. 1, lett. a e b) e 2 di carattere oggettivo, riferibili alla società partecipata (e disciplinati sempre dallo stesso art. 87, co. 1, lett. c e d). Il primo requisito soggettivo (art. 87, co. 1, lett. a) riguarda l’ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello della cessione. Se la partecipazione è stata acquistata in date diverse si considerano cedute per prime le quote acquistate per ultime. Il secondo requisito (art. 87, co. 1, lett. b) impone, invece, l’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Entrambi i requisiti rispondono all’esigenza di collegare la non tassabilità della plusvalenza all’esistenza di un rapporto economico durevole tra partecipante e partecipata, dal quale scaturisca la presunzione di una relazione tra utili conseguiti dalla partecipata e plusvalenza realizzata dalla cessione della partecipazione. Con riferimento ai requisiti oggettivi (l’art. 87, co. 1, lett. c), si impone che la partecipata non sia localizzata in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato. Al fine di evitare manovre in prossimità della cessione, tale requisito deve sussistere dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso, o se successiva dalla costituzione della partecipata. L’ultimo requisito è quello dell’esercizio da parte della partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione dell’art. 55 testo unico. Anche tale condizione deve sussistere al momento del realizzo ininterrottamente dall’inizio del periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso o se successiva alla data di costituzione della partecipata. Quest’ultima condizione va interpretata in chiave antielusiva, quale disincentivo alla costituzione di società contenitore, da utilizzare per trasferire singoli cespiti plusvalenti sfruttando l’esenzione prevista per la plusvalenza relativa a partecipazioni. Senza possibilità di prova contraria, tale requisito si presume non sussistere relativamente a partecipazioni in società il cui patrimonio sia costituito prevalentemente da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa e dagli impianti e fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Qualora la plusvalenza derivi da partecipazioni in società la cui attività consista in via esclusiva o principale nell’assunzione di partecipazioni, i requisiti oggettivi sopra descritti devono sussistere in capo ai soggetti partecipati dalla holding e si verificano quando ricorrono per le partecipate che rappresentano la maggior parte del patrimonio della holding stessa.