In ambito nazionale, conclusasi negli anni 1970 la rigida fase del blocco dei prezzi, il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) ne ha riorganizzato la disciplina demandando al CIP (Comitato Interministeriale dei Prezzi) la determinazione degli stessi nei settori riguardanti le fonti di energia e i prodotti industriali, fissando per alcuni il regime dei prezzi amministrati e per altri quello di sorveglianza (nel quale era fatto obbligo ai venditori di comunicare i listini alle autorità competenti). Con riferimento alla natura giuridica di tali provvedimenti autoritativi, la dottrina, dopo un vivace dibattito, è approdata alla qualificazione delle delibere del Comitato come atti amministrativi generali a contenuto non normativo, anziché come regolamenti, ossia atti normativi di secondo grado, in ragione del fatto che tali atti impongono per alcuni beni, servizi e prestazioni un prezzi in rapporto a un interesse pubblico che lo richiede, sostituendolo a un p. di mercato in corso. Si tratta, dunque, non tanto di regolazione normativa, quanto piuttosto di attività amministrativa regolata da legge.
Con decreto del ministero dell’Industria (d.m. 24 settembre 1992) è stato ripristinato l’Osservatorio dei prezzi. Le funzioni di coordinamento e disciplina dei p. del soppresso CIP, ivi compreso il potere di determinare in via autoritativa i prezzi e le tariffe delle prestazioni dei servizi pubblici offerti ai consumatori-utenti e soggetti a regolamentazione amministrativa, sono state devolute al CIPE e al ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato con la l. 537/1993 (d.P.R. n. 373/1994). Parallelamente ai processi di liberalizzazione dei mercati di pubblica utilità, la disciplina dei prezzi nel tempo ha perso il suo carattere di contingenza, per assumere la connotazione di regolazione della domanda e dell’offerta in alcuni comparti del mercato, al fine di imprimere uno stimolo a determinati settori produttivi. Di fatto lo Stato, dismessi i panni dell’imprenditore, ha indossato quelli del regolatore divenendo garante del funzionamento del mercato mediante l’istituzione di Autorità amministrative indipendenti (es. del mercato e della concorrenza e dei servizi pubblici essenziali) per il controllo delle condotte degli operatori e assolvendo a una funzione di garanzia e vigilanza rispetto alla determinazione di prezzi del mercato secondo principi concorrenziali. Spetta, inoltre, alle autorità di settore, in presenza di servizi di interesse economico generale, prevedere un corrispettivo definito per la componente di servizio erogato dall’operatore in concessione, ossia fuori dai consueti meccanismi concorrenziali.
L’istituzione della CEE nel 1957 e l’applicazione degli interventi comunitari in materia di disciplina dei prezzi hanno sempre più inciso sulla determinazione autoritativa effettuata dall’Italia e dagli altri paesi membri, parallelamente all’instaurazione di un mercato comune che ha comportato l’abolizione dei dazi doganali sostituiti da tariffe comuni e l’impegno a garantire una concorrenza nel mercato non falsata. La preminenza delle disposizioni in materia di p. emesse dalle autorità dell’attuale Unione Europea, nonché quelle risultanti dall’inosservanza di alcuni pertinenti articoli del trattato di Maastricht, radica il suo fondamento nell’art. 11 della Carta Costituzionale ove si consentono limitazioni alla sovranità nazionale se derivanti da organizzazioni internazionali volte ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni. Ne consegue che gli organi competenti alla determinazione dei prezzi sono obbligate ad applicare ove occorra i regolamenti UE al punto che la loro disapplicazione o erronea interpretazione può invalidare e rendere impugnabili i provvedimenti che ne risultino carenti. I giudici aditi, a loro volta, sono tenuti a conoscere di tali violazioni e possono, in taluni casi devono, chiedere alla Corte di giustizia l’interpretazione dei provvedimenti comunitari che sono tenuti ad applicare. I provvedimenti comunitari relativi alla determinazione dei prezzi o incidenti su quella determinazione sono direttamente impugnabili dai soggetti interessati davanti alla Corte di giustizia, le cui sentenze anche in questa materia hanno effetto vincolante nell’ambito dell’ordinamento nazionale.
Nel 2008, in attuazione della Legge finanziaria, è stata istituita la figura del Garante per la sorveglianza dei prezzi.
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