tonnellaggio La massa della nave in tonnellate (dislocamento), se si tratta di unità militari, o il volume in tonnellate di stazza (stazza lorda), se riferito a navi mercantili. T. di portata è la massa delle merci che una nave mercantile può imbarcare, ottenuta moltiplicando il t. di stazza lorda per uno speciale coefficiente che varia a seconda della natura del carico e del tipo di nave.
La tassa sul t. (tonnage tax) è una forma opzionale di tassazione, che consente all’impresa marittima di determinare la base imponibile ai fini IRES in relazione alla stazza netta della singola nave e non al risultato di esercizio dell’impresa. Questa disciplina è stata prevista con il d. legisl. 344/2003 (in attuazione dei principi direttivi posti dall’art. 4, co. 1, lett. n, della l. 80/2003), che ha introdotto nel titolo II del d.p.r. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi, t.u.i.r.) l’attuale capo VI (att. 155-161). La disciplina è completata dal d.m. 23 giugno 2005. L’intervento del legislatore si colloca in una prospettiva di incentivazione dell’industria del settore e di rafforzamento della competitività del trasporto marittimo in ambito comunitario. I soggetti legittimati a optare per la tassa sul t. sono: le società di capitali residenti, le società di persone residenti, le società e gli enti non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un’attività di impresa mediante stabile organizzazione. Il regime è applicabile alle navi destinate alle attività di trasporto merci, trasporto passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti e ad altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare, nonché alle attività direttamente connesse, strumentali e complementari, svolte dal medesimo soggetto. Solo i redditi conseguiti tramite l’utilizzo di navi con un t. superiore alle 100 tonnellate di stazza netta possono fruire della tassa sul t.; al di sotto di tale soglia il regime forfettario non è applicabile. Condizione essenziale per l’accesso al regime – applicabile su scelta del contribuente, attraverso apposita opzione, irrevocabile per 10 esercizi e rinnovabile secondo le modalità stabilite dall’art. 4 del d.m. 23 giugno 2005 – è l’iscrizione della nave nel Registro internazionale (d.l. 457/1997, convertito con modificazioni dalla legge 30/1998). Ai sensi del combinato disposto dell’art. 157 del t.u.i.r. e dell’art. 7 del d.m. 23 giugno 2005, l’opzione non può essere esercitata, ovvero perde di efficacia con effetto dal periodo di imposta in corso, se si verificano contemporaneamente alcune condizioni. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l’efficacia dell’opzione esercitata, il nuovo esercizio della stessa non può avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto; questa conseguenza, secondo parte della dottrina, costituirebbe una sanzione impropria, al pari della previsione della decadenza dall’opzione per inosservanza dell’obbligo di formazione dei cadetti. Allo scopo di consolidare maggiormente il know-how nazionale, si prevede infatti che al mancato rispetto dell’obbligo di formazione dei cadetti consegua l’uscita dal regime della tassa di tonnellaggio. La determinazione dell’imponibile è forfettaria (in quanto prescinde dalle risultanze del conto economico: il reddito è calcolato in via presuntiva in ragione delle dimensioni dell’imbarcazione) e unitaria (perché avviene sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave, attraverso l’applicazione dei relativi coefficienti e in riferimento a tutte le navi che hanno i requisiti richiesti dalla legge per fruire del regime in esame). Sono previsti quattro scaglioni di t. netto. L’imponibile determinato forfettariamente sulla base del t. assorbe i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalle attività comprese nel regime; non sono ammessi in deduzione i costi ordinari. Il reddito determinato in via presuntiva concorre alla formazione dell’imponibile complessivo insieme ai tutti gli altri redditi prodotti, che saranno computati in via analitica e che derivano dall’eventuale esercizio, da parte della società, di ulteriori attività.